Rapporto LProdC

Consultazione 2011/94: Revisione totale della legge sui prodotti da costruzione (LProdC) e dell'ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC) · 97 pagine

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no il linguaggio tecnico comune, il quale rappresenta la condizione necessaria per eliminare in questo settore gli esistenti ostacoli al commercio ed evitare che se ne creino nuovi.

5. Nel settore delle costruzione il concetto di vigilanza del mercato viene completamente rivisto e armonizzato agli standard europei. Una vigilanza del mercato efficace deve garantire che le indicazioni relative al prodotto siano affidabili e corrette e che le caratteristiche dichiarate del prodotto esistano. L’esistente livello di sicurezza dei prodotti commercializzati in Svizzera deve essere mantenuto grazie a programmi di prove a campione e a controlli a seguito di determinati eventi. I rischi che potrebbero derivare da prodotti poco sicuri o da prodotti di opere di costruzione difettosi devono essere impediti con controlli rispettivamente eliminati con misure di vigilanza del mercato al fine di proteggere la popolazione e altri beni pubblici importanti.

6. Per quanto riguarda le procedure di valutazione della conformità e gli organismi di valutazione della conformità, verranno ripresi dal regolamento europeo sui prodotti da costruzione le procedure come pure i tipi di organismi e le relative funzioni. Saranno introdotte cinque procedure di valutazione e verifica della costanza della prestazione e tre tipi diversi di organismi notificati che assumono le rispettive funzioni a seconda della procedura adottata. In relazione all’«approccio orientato alla prestazione» occorre disciplinare nella LProdC nuove procedure semplificate – in particolare anche procedure che tutelano le PMI – per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione e renderle accessibili ai fabbricanti svizzeri, affinché possano essere evitati svantaggi concorrenziali.

7. È inoltre necessario sostituire l’attuale regolamentazione in materia di benestare con il concetto della valutazione tecnica europea. Di conseguenza, l’attuale organo competente per il benestare deve assumere la funzione di un organismo di valutazione tecnica, al quale deve competere il rilascio di una valutazione tecnica europea per i prodotti di costruzione che non rientrano o non rientrano interamente nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata o che non possono essere valutati sulla base di una simile norma.

8. Al fine di aumentare la trasparenza degli obblighi a cui sottostanno gli operatori economici e di mantenere tali obblighi entro un limite proporzionalmente ragionevole, per il settore dei prodotti da costruzione è necessario integrare il diritto in materia di sicurezza dei prodotti in modo eurocompatibile nella legislazione sui prodotti da costruzione. Se, in altri atti legislativi federali, i requisiti dei prodotti sono sottoposti a una regolamentazione materiale, le procedure di valutazione per questi requisiti materiali devono essere integrate nelle norme tecniche armonizzate e designate. Il loro adempimento dovrebbe essere provato non più tramite procedure di conformità separate, ma soltanto mediante la procedura di valutazione e verifica della costanza della prestazione. Per il fabbricante di prodotti da costruzione questo comporta maggiore trasparenza, semplificazioni procedurali e riduzione della burocrazia e inoltre contribuisce a eliminare più efficacemente gli ostacoli al commercio. In merito alla variante II vedi il commento nel numero 2.2.