Rapporto LProdC
Consultazione 2011/94: Revisione totale della legge sui prodotti da costruzione (LProdC) e dell'ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC) · 97 pagine
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7. Un’altra novità del regolamento europeo sui prodotti da costruzione rispet-
to alla direttiva europea del 1989 sui prodotti da costruzione, ripresa dalla LProdC, riguarda le norme tecniche armonizzate dei prodotti e le valutazioni tecniche europee (precedentemente benestare, BTE): esse sono parte di un nuovo concetto di armonizzazione nel settore dei prodotti da costruzione. Nella sua dichiarazione di prestazione, il fabbricante non deve più regolarmente dichiarare127 la prestazione in relazione a tutte le caratteristiche essenziali del prodotto e in questo modo si rinuncia quindi a una parte di armonizzazione dei prodotti. D’altra parte, per la dichiarazione dei prodotti i fabbricanti sono tenuti ad adottare le norme armonizzate dei prodotti e i benestare tecnici europei esistenti, se il prodotto rientra nel campo d’applicazione di una tale norma o è conforme al benestare tecnico europeo128. Questa applicazione quasi obbligatoria delle norme armonizzate e dei benestare tecnici europei è nuova129. Essa non è presente nella LProdC in vigore.
8. Un altro elemento nuovo concerne il sistema differenziato di prescrizioni
relative alla vigilanza del mercato, che per il regolamento europeo sui prodotti da costruzione si riferisce anche al regolamento (CE) n. 765/2008. Il sistema di vigilanza del mercato del diritto svizzero in materia di prodotti da costruzione (includendo la legislazione sulla sicurezza dei prodotti e altri atti legislativi federali) non corrisponde al sistema del regolamento europeo sui prodotti da costruzione. Non si tiene conto della particolarità dei prodotti da costruzione, in quanto prodotti intermedi, e finora nella legge non erano previsti programmi di vigilanza del mercato e di prove a campione. Il concetto di vigilanza del mercato non è soltanto un elemento essenziale del nuovo regolamento europeo sui prodotti da costruzione, poiché permette di garantire l’affidabilità delle prestazioni dei prodotti e quindi la sicurezza delle opere di costruzione. Le norme relative alla vigilanza del mercato non erano oggetto delle disposizioni dell’ARR. Con la nuova legislazione settoriale europea è necessario trovare una regolamentazione equivalente anche per il settore della vigilanza del mercato al fine di mantenere l’equivalenza delle prescrizioni tecniche nel quadro dell’ARR.
9. Un ulteriore settore finora non disciplinato nella LProdC riguarda la que-
stione dello sviluppo ulteriore del diritto settoriale: il regolamento europeo sui prodotti da costruzione prevede un sistema di «atti delegati» e di atti d’esecuzione inteso a impostare questioni molto tecniche, come ad esempio la definizione dei sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione, la definizione delle classi di prestazione o se un prodotto corrisponde a una determinata classe di prestazione senza ulteriori prove, la definizione dei requisiti degli organismi di valutazione tecnica o il modulo della dichiarazione di prestazione130.
127 Art. 6 par. 3 regolamento (UE) n. 305/2011
128 Art. 4 par. 1 regolamento (UE) n. 305/2011
129 «Quasi obbligatorio» significa, che la norma armonizzata o il BTE non diventano parte integrante della legge, ma le procedure e i metodi di verifica sono da applicare in modo cogente, per determinare e valutare le caratteristiche essenziali dei prodotti.
130 Art. 60 regolamento (UE) n. 305/2011