Rapporto LProdC
Consultazione 2011/94: Revisione totale della legge sui prodotti da costruzione (LProdC) e dell'ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC) · 97 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 48Fedlex · Rapporto esplicativo
La variante II prevede invece anche in futuro l’applicabilità parallela della LSPro e delle relative prove per l’immissione in commercio dei prodotti da costruzione. A seconda dell'evoluzione della situazione giuridica europea, è ipotizzabile, ma alquanto improbabile, che il diritto europeo ammetta la coesistenza di prove per l’immissione in commercio secondo la riveduta legislazione sui prodotti da costruzione e di prove supplementari e/o «residue» secondo la LSPro. Ciò dipende dalla valutazione dell’equivalenza tra il diritto svizzero e quello europeo effettuata dalle Parti contraenti dell’ARR. L’obiettivo è chiarire la situazione giuridica prima che il progetto sia sottoposto al Parlamento. Nel caso della variante II diversi sarebbero anche i commenti che si riferiscono alla LSPro, in particolare i n. 1.1.3, 1.2.3, 1.3.1, 1.3.2, 1.4, 1.6.
Variante I
Secondo questa variante, il regolamento europeo sui prodotti da costruzione disciplina in modo ampio ed esaustivo l'aspetto della sicurezza dei prodotti, cosicché la direttiva europea relativa alla sicurezza dei prodotti non presenta più contenuti normativi supplementari per il settore dei prodotti da costruzione. Ogni prova supplementare o «residua» dell’adempimento dei requisiti richiesti per l'immissione in commercio dei prodotti da costruzione non prevista nel sistema del regolamento europeo sui prodotti da costruzione costituisce quindi un ostacolo tecnico al commercio. Non può pertanto esservi alcuna prova nell'ambito della sicurezza dei prodotti che non rientri in questo sistema. Poiché non vi saranno norme europee autonome sulla «sicurezza dei prodotti», il fabbricante dovrebbe fornire prove supplementari o «residue» conformemente allo stato della scienza e della tecnica secondo l'articolo 5 capoverso 4 LSPro. Quest'obbligo risulta, senza la disposizione del capoverso 4 nella variante I, dall'articolo 1 capoverso 3 LSPro. Un tale obbligo di prova quale requisito supplementare per l'immissione in commercio non è contemplato dalla legislazione europea e dovrebbe pertanto essere considerato un ostacolo tecnico al commercio. Obblighi di prova supplementari al di fuori del sistema del regolamento europeo sui prodotti da costruzione determinerebbero molto probabilmente, secondo lo stato attuale delle informazioni, la non equivalenza del diritto svizzero nel quadro della valutazione effettuata dalle Parti contraenti dell'ARR in vista della prosecuzione del capitolo sui prodotti da costruzione. Per questa ragione anche il diritto interno al pari di quello europeo deve prevedere il primato della legislazione sui prodotti da costruzione rispetto al diritto in materia di sicurezza generale dei prodotti.
Sul contenuto della disposizione
A causa delle divergenze significative dal diritto europeo applicabile ai prodotti da costruzione, la LSPro non può essere applicata senza mettere contemporaneamente in pericolo l’equivalenza del diritto svizzero con il diritto europeo in materia e, di conseguenza, anche il capitolo sui prodotti da costruzione dell’Accordo bilaterale con l’UE (cfr. n. 1.1.2 e 1.1.3). Già il solo concetto di sicurezza di un prodotto da costruzione145, definito in modo astratto, non è compatibile con il diritto europeo applicabile per i prodotti da costruzione. È impossibile trovare, in maniera adeguata per il settore, una definizione astratta dei «requisiti essenziali di sicurezza e di tutela
145 Art. 3 cpv. 1 LSPro