Rapporto LProdC

Consultazione 2011/94: Revisione totale della legge sui prodotti da costruzione (LProdC) e dell'ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC) · 97 pagine

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3.3.2 Ripercussioni per gli operatori economici della catena di fabbricazione e di fornitura

Le responsabilità imposte dalla riveduta LProdC agli operatori economici della catena di fabbricazione e di fornitura (fabbricanti, importatori, distributori, mandatari dei fabbricanti) sembrano a prima vista comportare costi supplementari. In realtà non è così, dal momento che gli obblighi esistono in gran parte già oggi. Tali obblighi devono provvedere affinché agli utilizzatori e alla popolazione non vengano trasferiti ulteriori rischi. Per questo motivo si pone la questione di quali siano gli obblighi che gli operatori economici già oggi hanno e se questi subiranno sostanziali modifiche a seguito della riveduta legislazione sui prodotti da costruzione.

(a) Obblighi dei fabbricanti:

- il fabbricante poteva immettere in commercio unicamente prodotti idonei ai sensi della LProdC (2001), anche se l’idoneità doveva essere provata da una dichiarazione di conformità ed eventualmente anche da un certificato di conformità. I documenti di conformità dovevano corrispondere alle procedure di valutazione della conformità previste nelle norme armonizzate relative ai prodotti o nei benestare tecnici europei. A tale scopo, gli organi di valutazione della conformità definiti per tali procedure dovevano essere coinvolti nella valutazione della conformità. Nella riveduta LProdC l’idoneità non costituisce più un requisito. Un prodotto da costruzione può essere immesso in

commercio se il fabbricante redige una dichiarazione di prestazione per i prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata o di una valutazione tecnica europea. Le prestazioni del prodotto sono provate tramite le procedure delle norme armonizzate o le valutazioni tecniche europee. Nelle procedure di valutazione delle prestazioni del prodotto devono essere coinvolti gli organismi

notificati. Dato che è possibile ricorrere anche a procedure

semplificate, gli obblighi dei fabbricanti vengono ridotti. A causa della crescente importanza delle specifiche tecniche armonizzate, in futuro aumenterà la domanda di organismi notificati.

- Il fabbricante deve conservare i documenti tecnici per un periodo di dieci anni. Ciò è previsto sia dalle vecchie sia dalle nuove disposizioni del diritto in materia di prodotti da costruzione.

- Il fabbricante doveva già in passato garantire la qualità delle

prestazioni del prodotto mediante l’esecuzione di un controllo della produzione in fabbrica. Questo controllo comprendeva «tutte le attività pianificate e sistematiche necessarie per creare sufficiente fiducia che un prodotto da costruzione soddisfa le esigenze della pertinente

specificazione tecnica» (allegati 1 e 2 OProdC (2001)). Esso include eventualmente le prove di controllo di campioni per la produzione in serie, la sorveglianza continua e i richiami di prodotti non conformi. Secondo la riveduta legislazione, il fabbricante deve provvedere attraverso procedure corrispondenti che sia garantita la costanza della prestazione del prodotto indicata nella dichiarazione di prestazione.

L’obbligo del fabbricante si riferisce d’ora in poi chiaramente alla precisione, alla stabilità e all’affidabilità della prestazione dichiarata, che deve essere garantita con procedure, eventualmente con prove di