Rapporto LProdC
Consultazione 2011/94: Revisione totale della legge sui prodotti da costruzione (LProdC) e dell'ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC) · 97 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 90Fedlex · Rapporto esplicativo
controllo di campioni, sorveglianza continua, misure correttive o richiami di prodotti.
- Secondo la LSPro il fabbricante può immettere in commercio
solamente prodotti «sicuri». Egli deve dimostrare che il prodotto è stato fabbricato conformemente allo stato della scienza e della tecnica, affinché il suo impiego normale o ragionevolmente prevedibile non esponga a pericolo, o esponga soltanto a pericoli minimi, la sicurezza e la salute dei loro utilizzatori e di terzi. In virtù della riveduta LProdC il fabbricante è tenuto a certificare la sicurezza del prodotto da
costruzione solo se i requisiti di sicurezza e di tutela della salute sono definiti nelle specifiche tecniche armonizzate. Nei casi in cui non deve essere redatta alcuna dichiarazione di prestazione, è sufficiente che il fabbricante garantisca la sicurezza corrispondente alle ragionevoli aspettative degli utilizzatori (appoggiandosi eventualmente a norme nazionali). Con la variante I si avrebbe un’agevolazione per il
fabbricante.
- In caso di contestazioni, già oggi, secondo la LSPro il fabbricante deve
esaminare con la debita cura il proprio prodotto ed eventualmente eseguire prove a campione. Questo principio è ripreso nella riveduta LProdC.
- Secondo la LSPro il fabbricante deve provvedere all’identificazione e
alla tracciabilità del proprio prodotto (segnatamente designando il prodotto con il tipo, il numero di lotto o serie e indicando il proprio nome, nome commerciale o marchio e l’indirizzo). Queste disposizioni sono riprese nella riveduta LProdC.
- Secondo la LSPro il fabbricante deve allegare al prodotto le necessarie
informazioni di sicurezza (comprese le avvertenze e le istruzioni per l’uso). Queste disposizioni sono riprese nella riveduta LProdC.
- Il fabbricante che ha ragione di presumere che il suo prodotto presenti
rischi è tenuto, secondo la LSProd, ad adottare tutte le misure
necessarie e a cooperare con le autorità di sorveglianza del mercato al fine di prevenire tali pericoli. Queste disposizioni sono riprese dalla riveduta LProdC e collegate con la necessaria conformità del prodotto da costruzione alla prestazione indicata nella dichiarazione di
prestazione. Nella riveduta LProdC la dichiarazione di prestazione costituisce solo un requisito formale, poiché l’idoneità finora richiesta non è più una condizione necessaria per l’immissione in commercio. L’adempimento di questo requisito formale è tuttavia di grande
importanza per la sicurezza dei prodotti e delle opere di costruzione: se la prestazione di ogni singolo prodotto da costruzione non viene indicata con informazioni stabili e affidabili nella dichiarazione di prestazione e se questa non accompagna il prodotto stesso,
l’utilizzatore non potrà essere certo di quale sia la prestazione del prodotto che il fabbricante intendeva assicurare. Anche solo piccole incertezze possono comportare in questi casi enormi rischi, ad esempio se un prodotto errato viene incorporato in maniera corretta in un’opera di costruzione o se un prodotto corretto viene incorporato in maniera errata in un’opera di costruzione. Tale opera di costruzione non potrà