Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/100: LF sull'assicurazione malattie (LAMal) (Reintroduzione temporanea dell'autorizzazione secondo il bisogno) · 10 pagine

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attuato dal regolamento n. 883/20048 del Parlamento e del Consiglio nonché dal relativo regolamento di applicazione n. 987/20099. Dall’entrata in vigore dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone, la Svizzera partecipa a questo sistema sulla base del previgente regolamento n. 1408/71 del Consiglio relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori dipendenti e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità nonché del relativo regolamento di applicazione n. 574/7210.

5.2 Gli strumenti del Consiglio d’Europa

La Carta sociale europea del 18 ottobre 1961 è l’equivalente della Convenzione europea sui diritti dell’uomo per i diritti economici e sociali. Il diritto alla sicurezza sociale vi è sancito all’articolo 12. La Svizzera ha firmato la Carta il 6 maggio 1976, ma non è vincolata da questo trattato, perché il Parlamento ha rifiutato di ratificarlo nel 1987.

La Carta sociale europea (riveduta) del 3 maggio 1996 aggiorna e adegua il contenuto materiale della Carta del 1961 senza abrogarla. Costituisce un trattato distinto in cui il diritto alla sicurezza sociale è sancito all’articolo 12. La Svizzera non ha ratificato questo strumento.

Il Codice europeo di sicurezza sociale del 16 aprile 1964 è stato ratificato dalla Svizzera il 16 settembre 197711. Il nostro Paese non ha tuttavia accettato la parte II relativa alle cure mediche, in cui è garantita in particolare l’attribuzione delle prestazioni mediche alle persone protette in caso di stato morboso per qualunque causa e in caso di gravidanza. Il beneficiario può essere obbligato a contribuire alle spese delle cure mediche ricevute in caso di stato morboso e la durata delle prestazioni può essere limitata a 26 settimane per ciascun caso.

Il Codice europeo di sicurezza sociale (riveduto) del 6 novembre 1990 costituisce un trattato distinto al Codice europeo di sicurezza sociale che non abroga. Il Codice (riveduto) non è ancora entrato in vigore.

5.3 Compatibilità del disegno con il diritto europeo

Il diritto europeo stabilisce norme in materia di libera circolazione delle persone, non però in materia di armonizzazione dei regimi nazionale di sicurezza sociale. Gli Stati sono liberi di determinare questi aspetti a loro discrezione. La compatibilità della precedente versione dell'articolo 55a LAMal con la ALC è peraltro stata oggetto di un decreto del Tribunale federale (DTF 130 I 26). Esso conclude che le regolamentazioni emanate dal Consiglio federale sulla base dell'articolo 55a LAMal e dal Consiglio di Stato del Canton Zurigo per limitare concretamente l'autorizzazione dei fornitori di prestazioni a esercitare a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie – per quanto possono essere esaminate rispetto all'articolo 191

8Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004

relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, GU L 166 del 30.4.2004, p. 1; modificato nella GU L 200 del 7.6.2004

9Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre

2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, GU L 284 del 30.10.2009, p. 1

10 RS 0.831.109.268.1 e RS 0.831.109.268.11

11 RU 1978 1491