Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/100: LF sull'assicurazione malattie (LAMal) (Reintroduzione temporanea dell'autorizzazione secondo il bisogno) · 10 pagine
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Art. 55a cpv. 5
Un’autorizzazione deve decadere se non è utilizzata entro un dato termine, allo scopo di evitare una paralisi del sistema. I fornitori di prestazioni che chiedono un’autorizzazione, ma una volta che l’hanno ottenuta non la utilizzano, impediscono ad altri fornitori di accedere al mercato, mettendo potenzialmente in pericolo l’offerta di cure. La disposizione è puntualizzata, precisando possibili deroghe direttamente nella legge. Nel vecchio regime di limitazione delle autorizzazioni, questa precisazione era stabilita nell’ordinanza.
Disposizione transitoria
Dal 1° gennaio 2012 non vi è più alcuna limitazione delle autorizzazioni, indipendentemente dal fornitore di prestazioni e dal suo titolo di perfezionamento, e il registro dei codici creditori ha registrato une forte incremento delle domande di rilascio di un numero. È ipotizzabile che una parte delle domande sia una reazione alla revoca della limitazione delle autorizzazioni, ma che non tutti i richiedenti abbiano l’intenzione di aprire uno studio medico prossimamente. I numeri corrispondono infatti a uno strumento che facilita la fatturazione tra gli assicuratori malattie e i fornitori di prestazioni e non indicano direttamente l’apertura di uno studio medico. Quando inizieranno le discussioni sulla reintroduzione della limitazione delle autorizzazioni è prevedibile un’ondata di domande ancora più grande per richiedere, a titolo preventivo, un numero che consentirà di aprire successivamente uno studio medico. Per ovviare a questa eventualità, la disposizione transitoria prevede che il capoverso 1 della nuova regolamentazione non sia applicabile ai fornitori di prestazioni che hanno già fatturato a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie prima dell’entrata in vigore della modifica.
3 Ripercussioni
3.1 Per la Confederazione
Un miglior controllo dei costi avrà un impatto favorevole sulle finanze federali, visto che i sussidi concessi dalla Confederazione in virtù dell’articolo 66 capoverso 2 LAMal equivalgono al 7,5 per cento delle spese lorde dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Il margine di manovra lasciato ai Cantoni non permette tuttavia di valutare concretamente la riduzione delle spese legate all'effetto sui sussidi della Confederazione.
3.2 Per i Cantoni e i Comuni nonché per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna
Le ripercussioni per i Cantoni sono già state evocate sopra. Se decidono di subordinare l’autorizzazione a delle condizioni, come l’appartenenza del fornitore di prestazioni a una rete di cure integrate o il suo insediamento in una determinata regione, i Cantoni potranno favorire lo sviluppo delle reti di cure o l’insediamento di medici di base in regioni o Comuni periferici. La proposta avrà pure un'influenza positiva sulla riduzione dei premi da parte dei Cantoni.