Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/100: LF sull'assicurazione malattie (LAMal) (Reintroduzione temporanea dell'autorizzazione secondo il bisogno) · 10 pagine

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esclusa dal provvedimento. Per finire puntualizza che nella reintroduzione della gestione strategica delle autorizzazioni si dovrà per altro badare a impedire il commercio dei numeri di autorizzazione. Il 5 settembre 2012, il Consiglio federale ha proposto di accogliere la mozione. Il Consiglio nazionale l'ha adottata il 28 settembre 2012, ma non è ancora stata trattata dal Consiglio degli Stati.

2 Commento ai singoli articoli

Art. 55a cpv. 1

Come nella regolamentazione precedente, questo capoverso attribuisce al Consiglio federale la competenza di far dipendere dall’esistenza di un bisogno l’autorizzazione dei fornitori di prestazioni. I vari elementi aggiunti a ogni proroga sono stati mantenuti. È importante menzionare segnatamente che la misura concerne i medici che esercitano un’attività dipendente nonché l’attività dei medici che esercitano in istituti o nel settore ambulatoriale degli ospedali. L’attività nel settore ambulatoriale degli ospedali deve inoltre restare limitata, dal momento che questo settore registra un incremento dei costi particolarmente marcato.

Art. 55a cpv. 2

Può essere mantenuta anche l’esclusione dalla limitazione dei medici non considerati specialisti nonché dei fornitori di prestazioni ai sensi dell’articolo 38, segnatamente per non vanificare la volontà di rafforzare e rivalutare la medicina di base, segnatamente tra i giovani medici. I titoli di perfezionamento menzionati in questo capoverso sono stati adeguati tenendo conto della modifica del 17 novembre 2010 dell’ordinanza sulle professioni mediche (OPMed; RS 811.112.0). In virtù dell’articolo 18a capoverso 2 OPMed sono escluse dalla limitazione delle autorizzazioni a esercitare a carico dell’assicurazione malattie anche le persone che hanno conseguito un titolo federale di perfezionamento in medicina generale o interna prima dell’entrata in vigore della modifica del 17 novembre 2010. Inoltre, si intende per titoli federali di perfezionamento anche i titoli di perfezionamento stranieri riconosciuti conformemente al diritto in vigore.

Art. 55a cpv. 3

Prima di far dipendere dall’esistenza di un bisogno l’autorizzazione dei fornitori di prestazioni conformemente al capoverso 1 e di fissarne i criteri, il Consiglio federale deve consultare i Cantoni nonché le federazioni di fornitori di prestazioni e assicuratori.

Art. 55a cpv. 4

Sono i Cantoni a designare i fornitori di prestazioni interessati dal capoverso 1. I Cantoni possono avvalersi di questa competenza , nel rispetto dell'articolo 36 della Costituzione federale, per garantire la copertura delle cure sull’intero territorio e segnatamente nelle regioni periferiche, condizionando ad esempio l’autorizzazione all’obbligo di esercitare in un determinato luogo. Alla stessa stregua possono decidere di promuovere un miglior coordinamento delle cure ponendo come condizione il fatto che il fornitore di prestazioni faccia parte di una rete di cure integrate.