Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/100: LF sull'assicurazione malattie (LAMal) (Reintroduzione temporanea dell'autorizzazione secondo il bisogno) · 10 pagine

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3.3 Per l’assicurazione malattie

Nel 2012, le cure ambulatoriali a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie rappresentavano il 37 per cento delle spese complessive, mentre il settore ambulatoriale degli ospedali ne rappresentava il 14 per cento. Il miglioramento del controllo dei costi grazie alla reintroduzione della limitazione delle autorizzazioni dei fornitori di prestazioni influenzerà in modo positivo il settore dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

4 Rapporto con il programma di legislatura e le strategie nazionali del Consiglio federale

Il progetto non è annunciato né nel messaggio del 25 gennaio 2012 sul programma di legislatura 2011–20156 né nel disegno di decreto federale sul programma di legislatura 2011–20157.

5 Relazione con il diritto internazionale

5.1 Il diritto dell’Unione europea

Ai sensi dell’articolo 3 del Trattato sull'Unione europea (TUE), l’Unione si prefigge di promuovere la giustizia e la protezione sociale. La libera circolazione dei lavoratori all'interno dell’Unione è sancita all’articolo 45 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681). Il suo obiettivo è segnatamente quello di conferire un diritto d'ingresso, di soggiorno, di accesso a un’attività economica dipendente, di stabilimento quale lavoratore autonomo e il diritto di rimanere sul territorio delle parti contraenti a favore dei cittadini degli Stati membri della Comunità europea e della Svizzera (art. 1 lett. a ALC). L'articolo 1 lettera d dell'Accordo fissa come obiettivo che le stesse condizioni di vita, di occupazione e di lavoro di cui godono i cittadini nazionali siano garantite ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea e della Svizzera. In conformità all'allegato I dell'Accordo, è previsto che i cittadini di una parte contraente che soggiornano legalmente sul territorio di un’altra parte contraente non sono oggetto di alcuna discriminazione fondata sulla nazionalità (art. 2 ALC) e che il diritto di soggiorno e di accesso a un’attività economica è garantito (art. 4 ALC). L'Accordo prevede dunque all'articolo 7 lettera a che le parti contraenti disciplinano in particolare il diritto alla parità di trattamento con i cittadini nazionali per quanto riguarda l’accesso a un’attività economica e il suo esercizio, nonché le condizioni di vita, di occupazione e di lavoro.

La libera circolazione delle persone richiede un coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale, come previsto all'articolo 48 TFUE. Il diritto europeo non prevede l’armonizzazione dei sistemi nazionali di sicurezza sociale, poiché gli Stati membri conservano la facoltà di determinare l’impostazione, il campo di applicazione personale, le modalità di finanziamento e l’organizzazione dei loro sistemi di sicurezza sociale. Il coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale è

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