Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/103: Ordinanze della nuova legge sulle epidemie del 28 settembre 2012 (LEp) · 82 pagine

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tizione dei costi. Tuttavia, possono risultare costi supplementari per singoli Cantoni che finora avevano impegnato minori risorse nel campo della prevenzione e della lotta. Anche le competenze definite più chiaramente e i compiti più precisi delle ordinanze possono portare, a seconda delle prassi già esistenti, a una spesa supplementare per i servizi medici cantonali. D’altra parte è previsto un compito di coordinamento della Confederazione più chiaro ed esteso che agevola i Cantoni. Inoltre la legge consente ora ai Cantoni di organizzare congiuntamente i servizi medici cantonali.

Conformemente alla legge e alla relativa normativa di attuazione ai Cantoni spettano nuovi compiti nei seguenti settori: provvedimenti preparatori (art. 8), gestione di una rete di laboratori regionali (art. 18), provvedimenti generali di prevenzione (art. 19), promozione delle vaccinazioni (art. 21) e lotta contro gli organismi (art. 47).

I costi che, secondo i risultati dell’AIR, i Cantoni dovevano sostenere in virtù della vecchia LEp e i costi aggiuntivi che i Cantoni si attendono dalla nuova LEp non sono stimabili data la notevole eterogeneità dei Cantoni per quanto riguarda la prevenzione e la lotta contro le malattie trasmissibili. Si deve pertanto presupporre che la revisione avrà conseguenze differenti in termini di costi per i diversi Cantoni. I Cantoni che finora si erano impegnati meno per la prevenzione e la lotta contro le malattie trasmissibili dovrebbero attendersi costi relativamente più elevati. Secondo l’AIR si può presupporre che i Cantoni devono calcolare costi aggiuntivi per un importo di circa 4 milioni di franchi, il che corrisponde a un aumento dei costi di quasi il 10,7 per cento. Così come per la Confederazione, anche per i Cantoni i costi aggiuntivi non dipenderanno dagli eventi epidemiologici. Per quanto concerne le situazioni di crisi epidemiologiche (situazioni particolari o straordinarie), non vi sono costi aggiuntivi. Con la nuova LEp l’organizzazione più trasparente e ottimizzata delle crisi dovrebbe inoltre portare a una diminuzione dei costi.

5.3 Per l’economia

I risultati dell’AIR in merito agli effetti economici della nuova LEp, che si basano su un sondaggio tra alcuni settori e settori parziali (63 000 aziende, pari a circa il 15% delle 411 000 nel Registro delle imprese e degli stabilimenti) mostrano complessivamente un bilancio costi-benefici positivo per l’intera società.

In termini di costi e benefici i risultati distinguono una valutazione minima e una massima in situazione normale, basata su stime per morbillo e AIDS/HIV, e in situazione particolare, basata su eventi epidemiologici come da un lato l’influenza aviaria H5N1 e dall’altro un’epidemia dell’ordine di grandezza tra la SARS e una grave epidemia influenzale. I costi e i benefici diretti (costi di cura) e indiretti (giorni di lavoro e anni di vita guadagnati) sono stati calcolati sulla base di esempi.

I benefici complessivi della nuova LEp oscillano tra 355 milioni e 1,64 miliardi di franchi all’anno. Per un quinto si tratta di benefici diretti, mentre per quattro quinti di benefici indiretti. I benefici supplementari sono ascrivibili per metà alla lotta contro le epidemie in situazioni normali e in situazioni particolari.

Gli ulteriori vantaggi della nuova LEp sono riconducibili alla riduzione dei rischi delle malattie trasmissibili e dei casi di malattia e decesso associati. Nel settore sanitario si possono prevedere risparmi per 76-361 milioni di franchi a causa dei minori costi di cura. Per un miglior controllo (mediante provvedimenti preparatori, promozione di provvedimenti preventivi e coordinamento efficiente della Confederazione) durante una situazione epidemiologica normale i costi ammontano a 33-226 milioni di franchi e durante una situazione particolare a 4-19 milioni di franchi.

Per l'economia non vi sono da attendersi grandi ripercussioni sui costi e questo indipendentemente dalla situazione epidemiologica; infatti in una situazione particolare la nuova legge non comporta costi supplementari, dato che in virtù dell'articolo 10 della legge vigente, in circostanze straordinarie il Consiglio federale poteva predisporre tutte le misure necessarie. In situazioni normali, l'AIR indica per le aziende del settore sanitario un fabbisogno supplementare di 258 milioni di franchi; il 98,8 per cento di questi costi supplementari è tuttavia riconducibile a un articolo di legge che riguarda la lotta contro le