Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/103: Ordinanze della nuova legge sulle epidemie del 28 settembre 2012 (LEp) · 82 pagine
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medici cantonali per il trasferimento della dichiarazione all’UFSP. Per le dichiarazioni sui referti clinici al sensi dell’allegato 1 valgono gli stessi termini di cui all’allegato 1. Per dichiarazioni complementari sui referti clinici di cui all’allegato 2 il termine è di una settimana.
Capoverso 2: i termini di dichiarazione con indicazioni sull’orario valgono anche al di fuori dei giorni feriali. In questo modo si vuole garantire che le dichiarazioni siano trattate tempestivamente.
Art. 9 Modalità di dichiarazione per referti clinici
La regolamentazione che disciplina la modalità di dichiarazione corrisponde in prevalenza al diritto vigente. Vi sono delle novità riguardanti la dichiarazione di referti epidemiologici che rimandano a un pericolo per la salute pubblica.
In linea di principio le osservazioni su referti clinici sono dichiarate al medico cantonale del Cantone di domicilio o di dimora della persona in esame. Qualora manchino informazioni, è competente il medico cantonale del Cantone in cui è eseguita l'osservazione (cpv. 1 e 2).
Alcune osservazioni devono essere dichiarate anche direttamente all'UFSP. L'allegato 1 stabilisce queste osservazioni (cpv. 3).
L’UFSP può incaricare terzi di ricevere le dichiarazioni anonimizzate. Si tratta di dichiarazioni selezionate che devono essere indirizzate a centri di competenza specializzati (centri nazionali), ad esempio le dichiarazioni di laboratori su profili di resistenza agli antibiotici di determinati agenti patogeni, che devono essere indirizzate al Centro svizzero per la resistenza agli antibiotici (Anresis) oppure i referti epidemiologici che devono essere dichiarati a Swissnoso per la sorveglianza di infezioni nosocomiali.
Art. 10 Modalità di dichiarazione per referti delle analisi di laboratorio
I laboratori dichiarano le proprie osservazioni sia all'UFSP sia, contemporaneamente, al medico cantonale. In vista dell'introduzione del sistema di dichiarazione elettronico per i laboratori questo consentirà una semplificazione per tutti gli operatori coinvolti.
Art. 11 Modalità di dichiarazione per referti epidemiologici
I referti epidemiologici devono essere inviati all'UFSP o agli uffici designati dall'UFSP. Il Centro svizzero per la resistenza agli antibiotici (Anresis) sarà incaricato di accettare determinate dichiarazioni su referti epidemiologici. Anresis è un sistema di sorveglianza regionale e nazionale e uno strumento di ricerca per la resistenza agli antibiotici e il consumo di questi ultimi nell'ambito della medicina umana. I referti epidemiologici per la sorveglianza di infezioni nosocomiali devono essere dichiarati a Swissnoso.
Art. 12 Modalità di dichiarazione per osservazioni che indicano un pericolo per la salute pubblica
Le dichiarazioni su osservazioni che indicano un pericolo per la salute pubblica avvengono
– dalle autorità cantonali al competente medico cantonale che informa l'UFSP del constatato pericolo per la salute (cpv. 1).
– dai conduttori di navi all'esercente dell'impianto portuale che informa il medico cantonale (cpv. 2).
– dai piloti di aeromobili al controllo del traffico aereo (Skyguide) che a sua volta inoltra la dichiarazione all'esercente dell'aeroporto e al competente medico aeroportuale di confine (cpv. 3). Qualora siano necessari provvedimenti viene informato il medico cantonale.