Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/103: Ordinanze della nuova legge sulle epidemie del 28 settembre 2012 (LEp) · 82 pagine

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Art. 13 Strumenti di dichiarazione

Le dichiarazioni si svolgono con i documenti della dichiarazione specifici per l’agente patogeno messi a disposizioni dall'UFSP, o tramite i moduli cartacei oppure trasmessi elettronicamente (cpv. 1). Le dichiarazioni elettroniche sono indirizzate sempre all'UFSP o a un organo designato dall'UFSP. Nell'ambito del sistema di dichiarazione Sentinella l'UFSP punta con successo già da anni alla trasmissione elettronica dei dati. L'ordinanza prevede perciò che le persone soggette all'obbligo di dichiarazione possano, a poco a poco, effettuare la dichiarazione elettronicamente in tutti i sistemi del territorio svizzero, cosa che non è ancora possibile per le dichiarazioni sui referti clinici e per le dichiarazioni complementari. Attualmente è in fase di elaborazione un sistema di dichiarazione elettronico per le dichiarazioni sui referti delle analisi di laboratorio. L'UFSP stabilisce il sistema e gli standard per la trasmissione. Coordina inoltre la definizione di standard con le persone e le organizzazioni soggette all'obbligo di dichiarazione e con gli operatori di eHealth. I dati vengono messi a disposizione dei medici cantonali dall'UFSP tramite il sistema d'informazione.

I moduli di dichiarazione sono disponibili in Internet, alle pagine degli uffici cantonali e dell'UFSP. Sulla pagina Internet dell'UFSP e talvolta nel bollettino dell'UFSP (in tedesco e francese) vengono pubblicati i dati delle dichiarazioni, aggiornati settimanalmente.

Per determinati agenti patogeni che a causa della loro pericolosità richiedono provvedimenti immediati, la dichiarazione deve avvenire il più velocemente possibile per telefono (cpv. 2). Le osservazioni che devono essere fornite telefonicamente sono definite nell'ordinanza del DFI concernente le osservazioni soggette all'obbligo di dichiarazione relativamente alle malattie trasmissibili dell’essere umano.

Ai sensi del capoverso 3 i conduttori di navi e i piloti di aeromobili procedono alla dichiarazione nella maniera più rapida possibile con lo strumento di comunicazione che hanno a disposizione. Rientrano tra i possibili strumenti la rete, il telefono ecc.

Art. 14 Verifica dei contenuti della dichiarazione

Ai sensi dell'articolo 14 l'UFSP insieme ai medici cantonali verifica una volta l'anno o all'occorrenza la necessità e l'adeguatezza del contenuto delle dichiarazioni obbligatorie. L'UFSP informa in maniera appropriata le persone, le istituzioni e le autorità soggette all'obbligo di dichiarazione in merito agli allegati modificati dell’ordinanza del DFI sulle osservazioni soggette all'obbligo di dichiarazione relativamente alle malattie trasmissibili dell’essere umano.

Art. 15 e 16

Autoesplicativi.