Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/103: Ordinanze della nuova legge sulle epidemie del 28 settembre 2012 (LEp) · 82 pagine

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5 Ripercussioni

5.1 Per la Confederazione

Con l’entrata in vigore della legge sulle epidemie il 1° gennaio 2016 sono attribuiti alla Confederazione nuovi compiti. Le novità della legge, che sono collegate a un fabbisogno di risorse supplementare, riguardano da un lato la più forte funzione direttiva della Confederazione negli ambiti della gestione delle crisi e della promozione delle vaccinazioni nonché la sorveglianza e la lotta contro le infezioni correlate all’assistenza sanitaria e la resistenza degli agenti patogeni. Dall’altro lato la Confederazione assume maggiore responsabilità nell’elaborazione di obiettivi strategici per tutto il Paese e nella loro attuazione e rafforza la propria funzione di coordinamento e di sorveglianza nell’interesse di un’esecuzione unitaria. Altri nuovi compiti rientrano in particolare nei settori parziali della sorveglianza di malattie (sistemi di dichiarazione), della lotta contro le infezioni correlate all’assistenza sanitaria e della resistenza degli agenti patogeni, della sicurezza biologica, dell’autorizzazione di laboratori e degli indennizzi e della riparazione morale per i danni provocati dalle vaccinazioni. Questi nuovi compiti devono essere stabiliti presso l’UFSP e l’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (autorizzazione di laboratori). In caso di delega di parte dei compiti di esecuzione, nel complesso non cambierà nulla sul versante dei costi, poiché i terzi devono essere indennizzati.

Una stima dei costi aggiuntivi per l’attuazione della nuova legge sulle epidemie è stata elaborata e pubblicata il 30 giugno 2008 in un’analisi d’impatto della revisione della legge sulle epidemie (www.bag.admin.ch/epg). Alcuni estratti dell’analisi sono contenuti anche nel messaggio del 3 dicembre 201046 concernente la revisione della legge sulle epidemie. I nuovi compiti rilevanti in termini di costo riguardano le misure nei seguenti ambiti:

− promozione delle vaccinazioni

− sorveglianza e lotta contro le infezioni correlate all’assistenza sanitaria e la resistenza degli agenti patogeni

− sistemi di dichiarazione

− obbligo di autorizzazione dei laboratori

− indennizzo e riparazione morale per i danni provocati dalle vaccinazioni

− organi (organo di coordinamento e organo di intervento)

Secondo l’analisi d’impatto della revisione (AIR), basata su una stima del 2008, il fabbisogno supplementare ammonta a 4,4 milioni di franchi all’anno e a 3 posti di lavoro a tempo pieno (cfr. tabella 4 - dell’AIR). Questo fabbisogno supplementare sussiste indipendentemente da situazioni epidemiologiche particolari o straordinarie, che anche con la legge previgente erano finanziate con altre risorse. I costi qui menzionati si riferiscono a una situazione epidemiologica normale secondo la nuova legge sulle epidemie.

Nel quadro della proposta al Consiglio federale sull’entrata in vigore della legge sulle epidemie e delle relative ordinanze nella primavera 2015 vengono identificati dettagliatamente i calcoli del materiale e delle risorse necessarie per portare a termine il compito.

5.2 Per i Cantoni

Come finora, l’esecuzione della nuova legge spetta fondamentalmente ai Cantoni. Secondo l’AIR del 2008, finora con la LEp ai Cantoni servivano ogni anno circa 37,4 milioni di franchi per prevenire e lottare contro le malattie trasmissibili. La ripartizione di questi costi era paragonabile a quella della Confederazione: preparazione alle pandemie (meno di 10 mio. fr.), informazione ed educazione (9,3 mio. fr.) e vaccinazioni (8,1 mio. fr.). La nuova LEp non modifica sostanzialmente nulla in questa ripar-

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