Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/103: Ordinanze della nuova legge sulle epidemie del 28 settembre 2012 (LEp) · 82 pagine
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6. Colonna Invio dei campioni e degli esiti degli esami: si specifica se i campioni devono essere inviati a un determinato laboratorio. Ciò è necessario poiché alcuni agenti patogeni possono essere esaminati solo in determinati laboratori.
7. Colonna Commenti: vengono qui annotate le informazioni aggiuntive necessarie per dichiarare una determinata osservazione.
La singola dichiarazione di un referto negativo può essere necessaria in determinate situazioni, da un lato per l’abrogazione di provvedimenti nei confronti di singole persone (con indicazione di nome, cognome, indirizzo e numero di telefono della persona interessata) o per l’interpretazione univoca di un referto di laboratorio (con indicazione di nome, cognome, indirizzo e numero di telefono della persona interessata).
Per determinate osservazioni sui referti delle analisi di laboratorio di cui all’allegato 3 un concetto diagnostico disciplina le particolarità della dichiarazione. È quanto avviene attualmente per l’HIV, per il quale è prevista una procedura di test a 3 livelli.
Capoversi 2 e 3: sanciscono quali dati di contatto sul medico committente o sul laboratorio devono essere dichiarati per tutte le osservazioni indicate nell’allegato 3.
Il capoverso 4 prevede che le dichiarazioni colletive di referti positivi e/o negativi debbano essere trasmesse all’UFSP in forma anonimizzata o pseudonimizzata.
Art. 5 Laboratorio soggetto all’obbligo di dichiarazione
Capoversi 1 e 2: sanciscono i casi speciali per quanto riguarda la trasmissione di mandati di laboratorio o per quanto riguarda i mandati attribuiti a un laboratorio all’estero.
Art. 6 Criteri di dichiarazione
Capoverso 1: la dichiarazione sui referti clinici e la dichiarazione complementare sui referti clinici di cui agli allegati 1 e 2 avviene secondo determinati criteri di dichiarazione. Vengono impiegati gli stessi criteri utilizzati nella vigente ordinanza del DFI concernente le dichiarazioni di medici e laboratori.
I criteri principali nel capoverso 1 sono completati con criteri aggiuntivi (cfr. cpv. 2). Entrambe queste categorie di criteri sono legate da un rapporto stretto.
Capoverso 3: la dichiarazione sui referti delle analisi di laboratorio avviene secondo determinati criteri di dichiarazione, enumerati nell’allegato 3. È determinante l’esito positivo o negativo.
Art. 7 Momento della dichiarazione
Il capoverso 1 sancisce che devono essere dichiarate le osservazioni non appena sono soddisfatti integralmente i criteri di dichiarazione per ciascuna osservazione indicati negli allegati 1-3. Le persone o le istituzioni soggette all’obbligo di dichiarazione devono garantire che una dichiarazione non sia rinviata a causa di un singolo dato mancante. Vale il principio secondo cui per il termine di dichiarazione è determinante il momento in cui si osserva il criterio di dichiarazione soddisfatto. Anche se i dati soggetti all’obbligo di dichiarazione sono disponibili in maniera incompleta, la dichiarazione deve comunque avvenire entro il termine indicato. I dati mancanti devono essere dichiarati a posteriori con lo stesso tipo di formulario.
Art. 8 Termini di dichiarazione
L'articolo 8 disciplina singoli aspetti delle modalità di dichiarazione. I termini di dichiarazione per ogni osservazione sono visualizzabili negli allegati. Il capoverso 1 disc iplina i termini di dichiarazioe per i