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Consultazione 2012/109: Disposizioni d'esecuzione relative alla Politica agricola 2014-2017 · 378 pagine

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Indagine conoscitiva Ordinanza sui pagamenti diretti

2 Se i gestori di più aziende accorpano le rispettive unità di produzione creando un'azienda, il contributo di transizione è calcolato fondandosi sul valore di base individuale più elevato prima del raggruppamento.

Art. 89 Divisione di un'azienda

1 Se un'azienda o una comunità aziendale è divisa, per ogni nuova azienda riconosciuta è versato un contributo di transizione. Il valore di base dell'azienda o della comunità aziendale è diviso in proporzione alla superficie delle nuove aziende. Il contributo di transizione è calcolato fondandosi sulla superficie delle singole aziende.

2 Non è versato alcun contributo di transizione se, prima della divisione, l'azienda, la forma di società o la comunità aziendale è esistita per meno di 5 anni nella sua forma attuale.

Art. 90 Abbandono da parte di un cogestore

Se un cogestore di un'azienda o di una comunità aziendale abbandona la gestione, il valore di base rimane invariato, se egli è stato cogestore per almeno 5 anni prima dell'abbandono, altrimenti il valore di base diminuisce in modo proporzionale al numero di persone.

Art. 91 Modifiche strutturali importanti

Se in un'azienda le USM diminuiscono del 60 per cento o più, il contributo di transizione è ridotto in ugual misura. La base è costituita dalle USM dell’anno utilizzato per il calcolo del valore di base di cui all'articolo 84 capoverso 2.

Sezione 3: Limitazione del contributo di transizione

Art. 92 Limitazione del contributo di transizione in base al reddito

determinante

1 Il contributo di transizione è ridotto a partire da un reddito determinante di 80 000 franchi. Il reddito determinante è il reddito imponibile giusta la legge federale del 14 dicembre 199022 sull'imposta federale diretta, dedotti 50 000 franchi per i gestori coniugati.

2 La riduzione ammonta al 20 per cento della differenza tra il reddito determinante del gestore e l'importo di 80 000 franchi.

3 Se una società di persone ha diritto ai contributi, la riduzione si applica in modo proporzionale ai singoli cogestori.

22 RS 642.11