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Consultazione 2012/109: Disposizioni d'esecuzione relative alla Politica agricola 2014-2017 · 378 pagine
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Ordinanza sui pagamenti diretti Indagine conoscitiva
2. la data dell'ascesa all'alpe,
3. la data presumibile della discesa dall’alpe,
4. le variazioni della superficie di pascolo utilizzabile,
5. le superfici inerbite e terreni da strame ricchi di specie nella regione d'estivazione;
f. i dati supplementari necessari per la determinazione dei contributi per i sistemi di produzione e per l'efficienza delle risorse secondo le indicazioni dell'UFAG;
g. le variazioni di superficie e gli indirizzi delle aziende interessate, con indicazione del vecchio e del nuovo gestore;
h. i pagamenti diretti dell'UE ricevuti l'anno precedente per le superfici situate nel territorio estero della zona di confine coltivate per tradizione familiare.
2 I gestori di aziende con superfici situate nel territorio estero della zona di confine coltivate per tradizione familiare sono tenuti, su richiesta, a inoltrare al Cantone un attestato del servizio estero incaricato dei versamenti relativo ai pagamenti diretti dell'UE stanziati.
3 Il gestore attesta la correttezza dei dati nella domanda e nei moduli di rilevazione. L'attestazione può avvenire mediante firma autografa o elettronicamente secondo le indicazioni del Cantone.
4 Il Cantone verifica la correttezza dei dati di cui ai capoversi 1-3 e disciplina i dettagli in merito ai rispettivi controlli. Può delegare la verifica e il controllo a un servizio da esso incaricato.
5 All'atto della rilevazione dei dati il gestore notifica le variazioni delle condizioni aziendali (cambiamento di gestore, variazioni della superficie, effettivi di animali) di cui agli articoli 34 capoverso 4 e 106 capoverso 3 intervenute nell'anno di contribuzione. Variazioni successive della superficie e delle colture principali vanno notificate entro il 1° maggio. I Cantoni disciplinano la procedura.
Capitolo 2: Controlli
Art. 100 Esigenze relative ai controlli
1 Per i controlli e il loro coordinamento si applicano le indicazioni dell'OCoC26, nonché eventuali ulteriori disposizioni della presente ordinanza.
2 I controlli nell'ambito della PER devono essere eseguiti da un'organizzazione di controllo accreditata per questo ambito conformemente alla norma europea ISO/IEC 17020 e all'ordinanza del 17 giugno 1996 sull'accreditamento e sulla designazione27.
3 I controlli in relazione al contributo per l’agricoltura biologica devono essere eseguiti da un ente di certificazione accreditato conformemente all'articolo 28 o 29 dell'ordinanza del 22 settembre 199728 sull'agricoltura biologica.
26RS…
27 RS 946.512
28 RS 910.18