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Consultazione 2012/109: Disposizioni d'esecuzione relative alla Politica agricola 2014-2017 · 378 pagine
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Ordinanza sui pagamenti diretti Indagine conoscitiva
Per quel che riguarda il limite per USM, è previsto un innalzamento dagli attuali 70'000 a 80'000 franchi per USM. L'aumento di 10'000 franchi (+15% ca.) corrisponde alla riduzione dei coefficienti USM sulla base del progresso tecnico (-15% ca.). Non vengono considerati i contributi per l'interconnessione e per la qualità del paesaggio. A causa del cofinanziamento di tali misure da parte del Cantone, l'esecuzione sarebbe sproporzionatamente più difficile. Sono esclusi inoltre il contributo di transizione, per non comprometterne l'effetto ammortizzante, e i contributi nella regione d'estivazione.
Art. 7 Riduzione dei pagamenti diretti nel caso di società di persone
Una modifica del limite d'età è prevista per le società di persone. Viene applicata la stessa norma vigente per le comunità aziendali, vale a dire la riduzione proporzionale dei contributi per persona che ha superato il limite d'età. Considerato un importo dei pagamenti diretti di 60'000 franchi, in una società con tre soci i contributi sono ridotti di un terzo, cioè a 40'000 franchi, se un socio raggiunge il limite di età. La norma applicata finora poteva infatti essere elusa poiché un beneficiario dell'AVS poteva "assumere" un cogestore più giovane e continuare così a beneficiare della totalità dei pagamenti diretti.
Anche le comunità aziendali sono gestite da una società di persone, pertanto viene mantenuta la norma vigente.
Art. 8 Gestori aventi diritto ai contributi di aziende d'estivazione e con pascoli comunitari
Dal 2014, i gestori di aziende d'estivazione beneficiano, oltre che dei contributi d'estivazione, anche di contributi per la qualità biologica di superfici inerbite e terreni da strame ricchi di specie e per la qualità del paesaggio, se adempiono le esigenze specifiche.
Com'era il caso finora, il capoverso 3 esclude i Cantoni dai contributi d'estivazione. Affinché l'amministrazione sia il più semplice possibile, la norma vale anche per i nuovi contributi per la qualità biologica di superfici inerbite e terreni da strame ricchi di specie e per il contributo per la qualità del paesaggio nella regione d'estivazione.
Sezione 2: Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate
Art. 9 Principio
Le condizioni per adempiere la PER e quindi per poter beneficiare dei pagamenti diretti si applicano, in linea di massima, indistintamente alle aziende convenzionali e biologiche. Finora la PER per le aziende biologiche era disciplinata in un articolo specifico; ciò non è più il caso. Per quanto concerne l'avvicendamento delle colture e la protezione del suolo, per le aziende biologiche si continuano ad applicare le esigenze approvate dall'UFAG della rispettiva organizzazione nazionale specializzata (cfr. art. 14 e 15). Le prestazioni supplementari dell'agricoltura biologica che non rientrano nelle esigenze della PER sono disciplinate nell'ordinanza sull'agricoltura biologica e promosse mediante i rispettivi contributi.
Art. 10 Detenzione degli animali da reddito rispettosa delle esigenze della specie
Vengono mantenute le disposizioni vigenti finora.
Art. 11 Bilancio di concimazione equilibrato
Ai capoversi 1 e 2 sono state apportate modifiche linguistiche che non hanno conseguenze nella sostanza.