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Consultazione 2012/109: Disposizioni d'esecuzione relative alla Politica agricola 2014-2017 · 378 pagine
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Indagine conoscitiva Ordinanza sui pagamenti diretti
Capitolo 2: Condizioni
Sezione 1: Condizioni generali
Art. 3 Gestori aventi diritto ai contributi
Come finora, i pagamenti diretti sono riservati ai gestori delle aziende contadine che coltivano il suolo. Fanno eccezione i contributi per la biodiversità (ex compensazione ecologica) e quello per la qualità del paesaggio, visto che entrambi questi tipi di pagamenti diretti possono essere concessi anche a persone giuridiche con sede in Svizzera, a Cantoni e a Comuni. In tal modo è possibile evitare aree scoperte nei progetti di interconnessione e per la qualità del paesaggio.
I presupposti per i gestori rimangono gli stessi. Anche in futuro almeno il 50 per cento dei lavori necessari alla gestione dell'azienda deve essere svolto con manodopera propria dell'azienda. Ciò consente di evitare gestioni fittizie.
Viene mantenuto il vigente limite d'età: i pagamenti diretti sono versati per l'ultima volta nell'anno in cui il gestore compie 65 anni e il diritto al contributo decade nell'anno in cui ne compie 66. L'applicazione nel caso di società di persone è disciplinata all'articolo 7.
Le norme derogatorie per le SA e le S. a g. l. sono state riformulate, ma rimangono uguali nella sostanza.
Art. 4 Esigenze relative alla formazione
Le esigenze relative alla formazione vengono mantenute. L'unica modifica è costituita dal fatto che al momento dell'inoltro della domanda, la formazione continua deve essere terminata. Tale disposizione consente di evitare problemi nel rimborso in caso di interruzione della formazione continua o di mancato conseguimento del rispettivo diploma.
In caso di ripresa dell'azienda da parte del coniuge, anche quest'ultimo deve adempiere le esigenze relative alla formazione. Senza eccezioni, queste vanno adempiute anche se il gestore cede l'azienda al coniuge in vista del raggiungimento del limite d'età. Nel caso di una collaborazione pluriennale nell'azienda, questa viene computata come pratica agricola.
Art. 5 Volume di lavoro minimo
Viene mantenuto il limite di 0,25 unità standard di manodopera (USM). I singoli coefficienti sono stabiliti nell'ordinanza sulla terminologia agricola. Dopo l'adeguamento (in media coefficienti più bassi del 15% ca.), essi corrispondono all'attuale stato dei dati sull'economia del lavoro di Agroscope e contemplano anche le uscite per la gestione dell'azienda e altri lavori speciali. In tal modo si tiene conto dei lavori svolti dalla contadina per l'azienda. Diversamente da ciò che era il caso finora, per il calcolo del volume di lavoro minimo vengono tenute in considerazione tutte le superfici (art. 32 cpv. 2) e non soltanto quelle che danno diritto ai contributi.
Art. 6 Graduazione dei contributi in funzione della superficie e limitazione dei pagamenti diretti
per USM
Viene mantenuta la graduazione dei contributi in funzione della superficie. Considerato che la graduazione applicata finora si è rivelata efficace soprattutto per il contributo di superficie, essa deve rimanere limitata al contributo di base dei contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento. L'attuale soglia base della graduazione passa tuttavia da 40 a 60 ettari, allo scopo di considerare lo sviluppo delle aziende, e vengono introdotti ulteriori livelli, per ottenere una graduazione più precisa.
In caso di comunità aziendali i limiti per la graduazione sono moltiplicati per il numero delle aziende affiliate. Per una comunità aziendale con due membri, i contributi di base vengono quindi graduati solo a partire da 120 ettari.