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Consultazione 2012/109: Disposizioni d'esecuzione relative alla Politica agricola 2014-2017 · 378 pagine
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Indagine conoscitiva Ordinanza sui pagamenti diretti
Art. 29 Apporto di foraggi
Viene mantenuta la disposizione vigente.
Art. 30 Piante problematiche e prodotti fitosanitari
Viene mantenuta la disposizione vigente.
Art. 31 Misure in caso di gestione troppo intensiva o troppo estensiva o in caso di gestione inade-
guata e danni ecologici
In caso di sviluppo bipolare dell'intensità di utilizzazione, sulle superfici produttive ben accessibili viene praticato un pascolo intensivo, mentre quelle periferiche, poco produttive, sono gestite in maniera sempre più estensiva o vengono abbandonate. Sia il sovrasfruttamento sia il sottosfruttamento hanno, potenzialmente, ripercussioni negative sulla vegetazione, sulla biodiversità e sulle prestazioni ecosistemiche correlate. Se si constata uno sviluppo bipolare o una gestione inadeguata, il Cantone prescrive un piano di pascolo vincolante.
Il piano di pascolo stabilisce il numero di parchi cintati (suddivisione dei pascoli), l'epoca di utilizzazione, il numero di animali e la categoria di animali (carico) nonché la durata di permanenza sulla medesima superficie di pascolo. A supporto possono essere utilizzati riprese aeree, estratti di carte o piani catastali. Il piano di pascolo deve garantire una gestione sostenibile di tutte le superfici di pascolo di un'azienda d'estivazione. In particolare, occorre evitare sia il sovrasfruttamento sia il sottosfruttamento di determinate superfici parziali. A tal fine vanno rispettate le pause di pascolo o di utilizzazione.
Conformemente al capoverso 2, i Cantoni sono tenuti, come finora, a emanare specifici oneri supplementari per ovviare ai danni. Essi possono riguardare singole misure come la concimazione, l'apporto di foraggio o la gestione dei pascoli. I danni possono essere riscontrati sia durante il controllo ordinario, sia in seguito a segnalazioni delle autorità o della popolazione. Le segnalazioni dei servizi cantonali competenti in materia di protezione della natura, dell'ambiente, del suolo o delle acque si traducono in un controllo diretto.
Nel caso in cui le misure summenzionate non fossero efficaci, il capoverso 3 prescrive un piano di gestione giusta l'allegato 3 numero 2 che contempli tutti gli aspetti della gestione dell'alpe nonché prescrizioni e oneri pertinenti.
Capitolo 3: Superfici che danno diritto ai contributi ed effettivi di animali determinanti
Sezione 1: Superfici che danno diritto ai contributi
Art. 32 Superfici che danno diritto ai contributi
Viene, in linea di massima, mantenuto il concetto di "superfici che danno diritto ai contributi, esclusione di superfici". Tuttavia, nelle superfici che danno diritto ai contributi non rientra più solo la SAU, bensì vi rientrano anche altre parti specifiche della superficie aziendale. Ciò permette di incentivare SPB anche sulla superficie aziendale (p.es. la zona rivierasca lungo i corsi d'acqua), benché non vi sia produzione agricola. Inoltre, le superfici assegnate, dal 1° gennaio 2014, a una zona edificabile con decisione passata in giudicato sono generalmente escluse dai contributi.
Nei prati estensivi, il valore biologico è nelle piccole strutture improduttive, quali superfici ricoperte di rocce e cespugli. Di conseguenza, va tollerata una quota del 20 per cento al massimo di piccole strutture improduttive, senza che si ripercuota sulla superficie che dà diritto ai contributi. Le piccole strutture devono però trovarsi, di base, all'interno della particella precedentemente gestita.
In funzione delle finalità dei singoli tipi di pagamenti diretti, si stabilisce quali superfici possono beneficiare di quali contributi riferiti a misure specifiche. Per una visione d'insieme dettagliata si rimanda alla tabella allegata al presente commento.