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Consultazione 2012/109: Disposizioni d'esecuzione relative alla Politica agricola 2014-2017 · 378 pagine

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Indagine conoscitiva Ordinanza sui pagamenti diretti

Finora l'obbligo di eseguire analisi del suolo era menzionato nell'allegato tecnico. Onde evidenziarne la valenza fondamentale per la concimazione, la disposizione è stata integrata nella parte normativa, segnatamente all'articolo 11 capoverso 3.

Art. 12 Quota adeguata di superfici per la promozione della biodiversità

Quelle che finora si chiamavano "superfici di compensazione ecologica" diventano "superfici per la promozione della biodiversità (SPB)". Le altre disposizioni vengono mantenute nella forma vigente.

Art. 13 Gestione conforme alle prescrizioni di oggetti in inventari d'importanza nazionale

La gestione conforme alle prescrizioni di oggetti in inventari d'importanza nazionale viene inserita nella PER come elemento supplementare. Al fine della PER, vengono tenuti in considerazione soltanto gli inventari rilevanti per l'agricoltura, ovvero paludi, prati e pascoli secchi nonché siti di riproduzione di anfibi.

Le prescrizioni sono vincolanti per i gestori solo se è stato concluso un accordo con il gestore, se esiste una decisione passata in giudicato o se la superficie è delimitata in un piano di utilizzazione definitivo. Se gli inventari nazionali sono contenuti soltanto in altri piani, come il piano direttore, le superfici non sono considerate vincolanti per il gestore. Ciò consente di garantire una procedura dei Cantoni giuridicamente corretta nei confronti dei gestori.

Art. 14 Avvicendamento disciplinato delle colture

All'articolo viene data una nuova struttura e le istruzioni vigenti finora vengono integrate nell'ordinanza. Le disposizioni non vengono modificate nella sostanza.

Art. 15 Adeguata protezione del suolo

Nell'articolo sono state apportate modifiche linguistiche. Gli adeguamenti con conseguenze sostanziali vengono commentati all'allegato 1 numero 5.

Art. 16 Selezione e utilizzazione mirate dei prodotti fitosanitari

Le principali esigenze della PER concernenti la protezione dei vegetali restano invariate. Per quanto concerne la protezione dei vegetali, per le aziende dedite all'agricoltura biologica sono valide soltanto le esigenze ad esse applicabili, come il test sui trattamenti e il risciacquo sul campo.

Art. 17 Esigenze relative alla produzione di sementi e tuberi-seme

Tali esigenze sono introdotte in un articolo a sé stante, per garantire meglio la correlazione tematica con la PER. Le disposizioni non subiscono, di fatto, alcun cambiamento. Per la produzione di sementi e tuberi-seme si applicano, come finora, disposizioni particolari relative alla PER (allegato 1 numero 7).

Art. 18 Esigenze relative alle direttive PER di organizzazioni nazionali specializzate e d'esecuzio-

ne

Questo nuovo articolo raggruppa disposizioni esistenti, prima collocate in parti diverse nell'OPD. L'elaborazione di esigenze PER per le colture speciali veniva già garantita da organizzazioni nazionali di produttori del settore ortofrutticolo e viticolo. In correlazione con il principio dell'articolo 9, in futuro per le esigenze PER per l'avvicendamento disciplinato delle colture e la protezione del suolo possono essere approvate le norme per l'agricoltura biologica di Bio Suisse.