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Consultazione 2012/109: Disposizioni d'esecuzione relative alla Politica agricola 2014-2017 · 378 pagine

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Ordinanza sui pagamenti diretti Indagine conoscitiva

Sezione 2: Effettivi di animali determinanti

Art. 33 Periodo di calcolo e rilevazione degli effettivi di animali determinanti

Il nuovo sistema dei pagamenti diretti prevede, a livello di procedura, un'anticipazione della data di registrazione degli effettivi di animali da inizio maggio a inizio anno. Ciò implica un nuovo periodo di calcolo. Per tutte le categorie di animali è determinante l'effettivo tenuto tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno precedente. Per gli animali della specie bovina e bufali, l'effettivo è rilevato sulla base dei dati della Banca dati sul traffico di animali, mentre la registrazione degli altri animali si basa sulla dichiarazione del gestore.

Il carico delle aziende d’estivazione e con pascoli comunitari continua a essere determinato sulla base dell'anno di contribuzione. Considerato però che il carico di animali della specie bovina e di bufali viene ora rilevato mediante i dati della Banca dati sul traffico di animali, per questi animali può essere considerata l'estivazione solo dal 1° aprile al 31 ottobre dell'anno di contribuzione.

Conformemente all'OTerm, gli animali della specie equina designati come animali da compagnia non sono più considerati animali da reddito. Per questo motivo, non possono più essere computati sull'effettivo determinante per i pagamenti diretti. I cavalli designati come animali da compagnia non sono tenuti in considerazione nella densità minima per i contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento né beneficiano di contributi per il benessere degli animali, d'estivazione o di alpeggio.

Art. 34 Determinazione degli effettivi di animali determinanti

Com'era il caso finora, l'assenza degli animali da reddito che consumano foraggio grezzo estivati viene computata sull'effettivo determinante. Ciò avviene anche per l'estivazione tradizionale nella zona di confine.

Affinché sia possibile tener conto di modifiche sostanziali da intendersi come aggiornamenti, il Cantone ha la possibilità di prendere in considerazione entro il 1° maggio dell'anno di contribuzione l'inserimento o l'esclusione dell'effettivo all'interno di una categoria o una sua variazione di più del 50 per cento. In tal modo si garantisce che, in caso ad esempio di modifiche sostanziali nell'azienda, l'effettivo e la superficie permanentemente inerbita per il calcolo della densità minima di animali si basino sullo stesso anno.

Per il contributo di alpeggio è determinante l'effettivo di animali dell'anno precedente alpeggiato all'interno del Paese, espresso in carichi normali. Già finora, per il cosiddetto supplemento d'estivazione, si consideravano solo gli animali estivati in Svizzera.

Sezione 3: Disposizioni particolari per l'estivazione e la regione d'estivazione

Art. 35 Superfici nella regione d'estivazione

I criteri per le superfici non pascolative sono sostanzialmente invariati.

Art. 36 Carico usuale in aziende d'estivazione e con pascoli comunitari

La definizione di carico usuale viene mantenuta.

Art. 37 Nuova determinazione del carico usuale

Per mantenere i diritti acquisiti, dal 2000 il carico usuale per animali munti con breve durata d'estivazione (56-100 giorni) è stabilito separatamente. Tale disposizione speciale viene abrogata. Negli scorsi anni, su molti alpi la proporzione tra animali munti e animali non munti è cambiata e, spesso, il carico usuale stabilito a suo tempo non è più attuale. Il mantenimento dei diritti acquisiti è stato anche all'origine di disparità di trattamento: gli alpi ora caricati con bestiame da latte o quelli in cui il bestiame da latte è aumentato per via della minore durata dell'estate non possono approfittare, o lo possono