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Consultazione 2012/109: Disposizioni d'esecuzione relative alla Politica agricola 2014-2017 · 378 pagine
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Indagine conoscitiva Ordinanza sui pagamenti diretti
fare solo parzialmente, del mantenimento dei diritti acquisiti. Inoltre, il calcolo e l'attuazione comportano un dispendio amministrativo considerevole. Si sono rilevati anche doppi versamenti (doppi contributi integrali per lo stesso animale). Il previsto aumento del 20 per cento circa dei contributi d'estivazione permette di compensare parzialmente la soppressione del mantenimento dei diritti acquisiti per le aziende interessate.
Art. 38 Adeguamento del carico usuale
Viene mantenuta la disposizione vigente.
Titolo 2: Contributi
Capitolo 1: Contributi per il paesaggio rurale
Sezione 1: Contributo per la preservazione dell'apertura del paesaggio
Art. 39
Il contributo per la preservazione dell'apertura del paesaggio è graduato secondo la zona al fine di tenere adeguatamente conto delle difficoltà di gestione nelle zone ad altitudine più elevata. Per difficoltà di gestione si intendono, in particolare, il periodo di vegetazione più breve a causa delle condizioni climatiche, le vie di comunicazione e l'accesso (dal villaggio o dal centro più vicino) nonché la conformazione del terreno. Poiché nella regione di pianura l'apertura del paesaggio è garantita anche senza contributi, in questa regione non viene versato alcun contributo per la preservazione dell'apertura del paesaggio. In linea di massima danno diritto ai contributi le medesime superfici/colture che finora davano diritto ai contributi di superficie (cfr. tabella allegata al presente commento). L'avanzamento del bosco deve essere contrastato con misure adeguate (sfalci di pulizia, eliminazione degli arbusti e degli alberi, lotta pianta per pianta alle piante problematiche, ecc.).
Sezione 2: Contributo di declività
Art. 40
Onde evitare l'avanzamento del bosco su superfici in zone declive, esse devono essere utilizzate a scopo agricolo. Sui prati perenni è prescritto uno sfalcio. Oltre ai livelli di declività esistenti ne viene proposto un terzo con declività superiore al 50 per cento. Le superfici molto declive situate al di sotto del limite del bosco sono quelle più esposte al rischio di avanzamento del bosco e il dispendio per preservarne l'apertura è elevato. Il nuovo livello di declività permette di sostenere e proteggere meglio queste superfici particolarmente minacciate. Tali contributi vanno corrisposti anche nella zona di pianura. Le difficoltà in questa zona sono infatti comparabili a quelle riscontrabili nella regione di montagna e collinare, pertanto è giustificato un sostegno o un promovimento analogo. Il terzo livello di declività e i contributi di declività nella zona di pianura possono essere introdotti solo nel 2017 (cfr. art. 115). Il contributo per il livello di declività superiore al 35 per cento è invece aumentato da 620 a 700 franchi l'ettaro già nel 2014 (cfr. art. 112 cpv. 5). Si rende necessario posporre l'entrata in vigore, poiché non tutti i Cantoni gestiscono già le superfici in un SIG. Per quelli che non dispongono del SIG, infatti, un'introduzione nel 2014 significherebbe enormi difficoltà dal profilo amministrativo, mentre un'introduzione progressiva, a seconda del Cantone, è impossibile dal punto di vista legale. Le modifiche possono pertanto entrare in vigore solo dopo l'introduzione, nel 2017, dell'obbligo a livello nazionale di possedere un SIG. Introdurre più tardi il nuovo livello di declività superiore al 50 per cento e i contributi di declività nella regione di pianura non causa perdite finanziarie per le aziende sull'arco di 8 anni. Ciò perché il valore di base (per i contributi di transizione calcolato unicamente nel 2014) delle aziende interessate è maggiore e, di conseguenza, il contributo di transizione è ogni anno più elevato. Tali contributi di transizione, accumulati su 8 anni, compensano la mancanza o la riduzione dei contributi di declività 2014-2016.