Progetto

Consultazione 2012/109: Disposizioni d'esecuzione relative alla Politica agricola 2014-2017 · 378 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 318Fedlex · Progetto

Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura Indagine conoscitiva

rizzo comprendono nome, cognome e recapito per la spedizione, quelli per il contatto il numero di telefono e l'e-mail.

È facoltativo indicare l'appartenenza a un'organizzazione o a un Ufficio.

Art. 21 Acquisizione dei dati per Agate

L'UFAG acquisisce i dati direttamente dall'utente di Agate o indirettamente attraverso AGIS. Con la procedura di autoregistrazione, tutti possono farsi registrare su Agate. Essa è rivolta, ad esempio, ai proprietari di equidi (se non già registrati presso il Cantone come gestori) o ai collaboratori cantonali. I dati concernenti i gestori di un'azienda o i detentori di animali vengono registrati dalle autorità cantonali competenti e trasmessi ad AGIS.

Art. 22 Collegamento tra Agate e altri sistemi d'informazione

Capoverso 1: con la possibilità data all'articolo 20 lettere a-d di ottenere i dati mediante AGIS si sfruttano le sinergie nell'acquisizione, nella gestione e nell'utilizzo dei dati.

Capoverso 2: mediante i sistemi collegati ad Agate vi è la possibilità di utilizzare i numeri d'identificazione per il collegamento al sistema e di acquisire i dati sull'indirizzo a scopo personale.

Art. 23 Sistema di supporto decisionale

L'UFAG può far confluire nel sistema Astat i dati provenienti da diversi sistemi d'informazione e analizzarli, valutarli e utilizzarli come supporto decisionale a livello politico e tecnico, per l'analisi dell'efficacia delle misure, per la modellizzazione e la simulazione della politica agricola o per approntare statistiche e pubblicazioni.

Sezione 7: Disposizioni comuni

Art. 24 Prescrizioni sull'acquisizione e la trasmissione di dati

Il capoverso 1 conferisce all'UFAG la competenza di emanare, d'intesa ad esempio con gli Uffici federali di statistica, di veterinaria o dell'ambiente, prescrizioni sul periodo, la portata e i contenuti dell'acquisizione dei dati. Si tratta, ad esempio, dell'impostazione dei moduli federali per le superfici, gli animali, eccetera o della definizione di schemi XML per la trasmissione dei dati.

Il capoverso 2 obbliga l'UFAG a rendere accessibili online per i fornitori i documenti rilevanti per l'acquisizione o la trasmissione dei dati.

Il capoverso 3 dà ai fornitori la possibilità di utilizzare propri cataloghi di dati o questionari appositamente elaborati per i loro sistemi di registrazione. Al contempo essi devono però garantire la generazione dei contenuti definiti dall'UFAG.

Art. 25 Qualità e rettifica dei dati

In caso di qualità insufficiente dei dati, con il capoverso 1 la Confederazione e i servizi cantonali acquisiscono il diritto di richiederne la rettifica agli organi d'acquisizione.

Il capoverso 2 garantisce che i servizi responsabili dell'acquisizione provvedano alla rettifica dei dati in caso di lacune. Quest'ultima deve avvenire tempestivamente, affinché le correzioni possano essere considerate nella rispettiva campagna dati in corso. Per motivi di consistenza e tempo, le correzioni non possono essere effettuate in un secondo momento.