Progetto

Consultazione 2012/109: Disposizioni d'esecuzione relative alla Politica agricola 2014-2017 · 378 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 319Fedlex · Progetto

Indagine conoscitiva Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura

Art. 26 Sviluppo e funzionamento dei sistemi nonché competenze

Il capoverso 1 conferisce alla Confederazione la responsabilità per lo sviluppo, la manutenzione e il perfezionamento dei sistemi d'informazione. Per quelli di cui all'articolo 1 è competente innanzitutto l'UFAG, che si occupa di lanciare progetti corrispondenti. Nel caso di Acontrol e HODUFLU sono coinvolti anche altri servizi federali, soprattutto per quanto concerne gli aspetti tecnici. I sistemi condivisi con i servizi cantonali competenti vengono sviluppati d'intesa/in concertazione con i Cantoni.

Il capoverso 2 obbliga i servizi federali citati a fornire supporto all'UFAG nello sviluppo dei sistemi. Una forma di supporto, ad esempio, è la partecipazione di responsabili IT all'organizzazione di progetti affinché si occupino degli aspetti tecnici. I servizi federali hanno inoltre il compito di sviluppare la necessaria infrastruttura e di garantire un funzionamento sicuro dei sistemi. Ciò significa che devono essere garantite permanentemente disponibilità ed efficienza.

Art. 27 Pubblicazione di dati

Il capoverso 1 consente all'UFAG, in virtù della legislazione sulla protezione dei dati vigente, di pubblicare o di comunicare, su richiesta, dati in forma anonima. Per dati anonimi si intendono dati che non consentono di risalire, direttamente o indirettamente, alla persona. L'adempimento di tale condizione deve essere verificato caso per caso.

L'articolo 27 non disciplina esplicitamente l'accesso ai dati o la comunicazione degli stessi ad Agroscope. Quest'ultimo è parte integrante dell'UFAG (art. 3 cpv. 2 ORAgr) e può quindi, sulla base degli articoli 165c-165f LAgr nonché della presente ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura, elaborare dati nella stessa misura dell'UFAG. Di conseguenza, per Agroscope non sono necessarie disposizioni specifiche.

Il capoverso 2 conferisce all'UFAG il diritto di comunicare ai servizi citati, in forma pseudonima, dati provenienti da AGIS, SIG, HODUFLU e in parte da Acontrol (dati di cui all'art. 6 lett. a-d) a scopo di ricerca e studio, nonché di valutazione e monitoraggio. In virtù dell'articolo 185 capoversi 1bis e 1ter LAgr e dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente l'analisi della sostenibilità in agricoltura (RS 919.118), all'UFAG spetta il compito di monitorare la situazione dell'agricoltura e di valutare la politica agricola. Per rilevare e analizzare dati significativi nell'ambito del monitoraggio o della valutazione, i servizi coinvolti necessitano dei dati provenienti dai sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura. Tali servizi possono usufruire dei dati non solo a scopo di ricerca e studio, ma anche per la valutazione e il monitoraggio. I dati in forma pseudonima sono dati in cui gli elementi riferiti a persone sono sostituiti con uno pseudonimo, ovvero un codice che può essere attribuito alle caratteristiche personali d'origine applicando una determinata regola. Tali dati sono quindi personali ai sensi della LPD soltanto (ma comunque) per il personale che conosce tale regola di classificazione o la chiave di lettura. Il diritto a fornire dati in forma pseudonima a scopo di ricerca e studio, nonché di valutazione e monitoraggio è legato al fatto che, nella pratica, i ricercatori spesso non sono interessati alle informazioni personali dei singoli dati, ciononostante questi ultimi non possono essere definitivamente resi anonimi perché deve rimanere la possibilità di determinare l'identità di una persona. I destinatari dei dati in forma pseudonima possono essere scuole universitarie sul territorio nazionale e i rispettivi istituti di ricerca (p.es. IFADPA, WSL). Per scuole universitarie si intendono le scuole universitarie ai sensi dell'articolo 3 della legge federale sull’aiuto alle università e la cooperazione nel settore universitario (RS 414.20; LAU), ovvero le università (università cantonali, politecnici federali [PF], istituti universitari che hanno diritto a un sussidio) e le scuole universitarie professionali. La comunicazione a terzi è presa in considerazione, se la richiesta è effettuata nell'ambito di un mandato dell'UFAG.

Con il capoverso 3 si consente all'UFAG di comunicare ai servizi di cui al capoverso 2 i dati inerenti all'indirizzo e al contatto a scopo di ricerca e studio, nonché di valutazione e monitoraggio. La comunicazione a terzi è presa in considerazione, se la richiesta è effettuata nell'ambito di un mandato

dell'UFAG. I dati inerenti all'indirizzo e al contatto sono utilizzati per condurre sondaggi a partecipazione facoltativa.