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Consultazione 2012/109: Disposizioni d'esecuzione relative alla Politica agricola 2014-2017 · 378 pagine

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Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura Indagine conoscitiva

aziendali nel quadro della legislazione sulla protezione delle acque generano uno sgravio per i Cantoni sul piano finanziario e del personale. I Cantoni possono inserire direttamente in MAPIS i dati per il trattamento delle domande richiesti nell'ambito dei miglioramenti strutturali e delle misure sociali collaterali, potendo così rinunciare allo sviluppo di un proprio sistema o alla creazione di interfacce.

I Cantoni, inoltre, grazie alla possibilità di utilizzare facoltativamente Acontrol e GADES, possono evitare di sviluppare nuove applicazioni. I Cantoni devono tuttavia far fronte al dispendio correlato all'acquisizione o alla gestione dei dati, a meno che i gestori o le organizzazioni di controllo vengono coinvolti in questo processo.

Vanno altresì adeguati i sistemi informatici cantonali per la registrazione e la gestione di dati numerici nell'ambito dei pagamenti diretti.

Occorre inoltre adeguare le interfacce ad altre applicazioni cantonali e ai sistemi d'informazione sull'agricoltura della Confederazione. Ciò è possibile nel quadro di operazioni ordinarie di manutenzione, sempreché non siano previste ristrutturazioni totali di sistema.

15.4.3 Economia

Utilizzando l'architettura orientata ai servizi (SOA) messa a disposizione dal Dipartimento, si ottiene un guadagno in termini economici. Ciò presuppone, però, che l'infrastruttura nel quadro dell'amministrazione agricola venga utilizzata non solo dai servizi federali, ma anche da partner esterni. Com'era attualmente il caso, i dati sono disponibili gratuitamente. Per forniture dispendiose di dati a terzi, un'eventuale tassa viene stabilita in virtù dell'ordinanza generale dell'8 settembre 20042 sugli emolumenti e dell'ordinanza del 16 giugno 20063 concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura.

15.5 Rapporto con il diritto internazionale

L'ordinanza è compatibile con il diritto internazionale e bilaterale.

15.6 Basi legali

La presente ordinanza si basa sugli articoli 165c-165g (nuova LAgr), 181 capoverso 1bis e 185 capoversi 2 e 3 LAgr, sull'articolo 25 della legge sulla statistica federale nonché sull'articolo 54a della legge sulle epizoozie (LFE).

15.7 Entrata in vigore

L'ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.

2 RS 172.041.1

3 RS 910.11