Progetto
Consultazione 2012/109: Disposizioni d'esecuzione relative alla Politica agricola 2014-2017 · 378 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 320Fedlex · Progetto
Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura Indagine conoscitiva
Il capoverso 4 autorizza la Confederazione a fornire, a scopo esecutivo, agli organi cantonali competenti i numeri d'identificazione, gli indirizzi e-mail e i numeri di telefono ottenuti dalla gestione dell'utente e dell'accesso di Agate. In tal modo, quando un utente di Agate aggiorna il proprio indirizzo e-mail e, soprattutto, il numero di cellulare, questi dati vengono trasferiti attraverso un sistema cantonale anche ad altri sistemi federali e vengono aggiornati e registrati attraverso i normali canali senza che il gestore debba fare altro.
Il capoverso 5 consente alla Confederazione di mettere a disposizione di terzi, per esempio di organizzazioni label, per controlli di diritto privato, dati sui controlli non degni di particolare protezione, allo scopo di creare sinergie. A tal fine è necessario il consenso del gestore.
In base al capoverso 6 l'UFAG può, per legge, rendere accessibili o trasmettere dati a determinate autorità. Tale capoverso include la possibilità che tali autorità, da parte loro, rendano accessibili o trasmettano i dati a terzi, se ciò è previsto in un accordo internazionale, una legge o un'ordinanza.
Quale esempio si può citare l'allegato 11 dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli, in virtù del quale l'UFV è obbligato a pubblicare un elenco dei centri di raccolta del bestiame e delle aziende di piscicoltura omologati.
Art. 28 Conservazione e distruzione dei dati
Al capoverso 1 è prevista una durata di conservazione minima dei dati acquisiti di 5 anni. Tale limite si applica ai dati acquisiti in forma sia cartacea, sia elettronica, per esempio via Internet. Esso si basa su valori empirici ricavati, ad esempio, da ricorsi contro decisioni relative ai pagamenti diretti.
Il capoverso 2 prevede, per misure finanziate nell'ambito dei miglioramenti strutturali, un obbligo di conservazione di 20 anni a partire dalla liquidazione. Tale durata si fonda sul divieto di 20 anni di modificare la destinazione e di frazionare, prescritto nel registro fondiario.
Il capoverso 3 definisce termini di conservazione differenti per dati degni e non degni di particolare protezione. Tra i primi si annoverano, ad esempio, dati sulle misure amministrative disposte e sui procedimenti penali in Acontrol. Considerato che determinati controlli vengono effettuati con una frequenza di 8 anni, la durata di conservazione di 16 anni per dati degni di particolare protezione è adeguata. Per gli altri dati si applicano 30 anni analogamente alle prescrizioni del registro delle imprese e degli stabilimenti dell'Ufficio federale di statistica.
Al capoverso 4 si conferisce all'UFAG il diritto di conservare più a lungo nei sistemi i dati anonimizzati. Tale opzione è importante se si pensa alla possibilità di avere a disposizione diverse serie di dati.
Il capoverso 5 obbliga l'UFAG a offrire i dati all'Archivio federale prima di eliminarli.
Sezione 8: Disposizioni finali
Art. 29 Abrogazione del diritto vigente
Considerata la revisione totale che comporta il cambio del titolo dell'ordinanza sui dati agricoli in "ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura", con l'entrata in vigore della nuova normativa l'ordinanza vigente è abrogata.
Art. 30 Modifica del diritto vigente
Le ordinanze citate vengono adeguate laddove necessario in considerazione della revisione totale e del nuovo titolo dell'ordinanza.