Progetto
Consultazione 2012/109: Disposizioni d'esecuzione relative alla Politica agricola 2014-2017 · 378 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 324Fedlex · Progetto
Ordinanza sui sistemi d'informazione
nel campo dell'agricoltura Indagine conoscitiva
Art. 3 Acquisizione dei dati
1 I Cantoni acquisiscono i dati.
2 Essi possono delegare l'acquisizione dei dati ai gestori, ai Comuni o a organizzazioni idonee, nella misura in cui la protezione dei dati sia garantita.
3 Essi acquisiscono i dati secondo le seguenti tempistiche:
a. dati aziendali aggiornati: correntemente;
b. dati strutturali: una volta l'anno;
c. dati sulla notifica per tipi di pagamenti diretti e sui pagamenti diretti: una volta l'anno.
Art. 4 Frequenza e termini della trasmissione dei dati
I Cantoni trasmettono i dati all'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) entro i seguenti termini:
a. dati aziendali: entro 7 giorni al massimo dall'aggiornamento nel proprio sistema informatico;
b. dati strutturali: settimanalmente come da avanzamento della registrazione nel proprio sistema informatico e integralmente entro il 31 maggio dell'anno di contribuzione;
c. dati sulle superfici in caso di registrazione georeferenziata di cui all'articolo 12: entro il 31 luglio dell'anno di contribuzione;
d. dati sulla notifica per tipi di pagamenti diretti per l'anno successivo: entro il 30 settembre dell'anno di acquisizione;
e. dati sui pagamenti diretti, inclusa la versione definitiva dei dati di cui alle lettere b e c: entro il 31 dicembre dell'anno di contribuzione.
Art. 5 Comunicazione dei dati o collegamento ad altri sistemi
d'informazione
I dati di cui all'articolo 2 possono essere comunicati ai servizi di seguito elencati o da essi scaricati online da AGIS, per l'adempimento dei compiti loro assegnati (art. 165c cpv. 3 lett. d LAgr):
a. Ufficio federale di statistica;
b. Ufficio federale dell’approvvigionamento economico del Paese;
c. Istituto di virologia e immunoprofilassi;
d. Amministrazione federale delle dogane;
e. Regia federale degli alcool;
f. Istituto svizzero per gli agenti terapeutici;
g. Servizio di accreditamento svizzero.