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Consultazione 2012/109: Disposizioni d'esecuzione relative alla Politica agricola 2014-2017 · 378 pagine

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Indagine conoscitiva Ordinanza sui pagamenti diretti

2 Se un eventuale piano di gestione secondo l'allegato 3 numero 2 contiene esigenze e requisiti più estesi, questi ultimi sono determinanti.

Art. 25 Manutenzione di edifici, impianti e accessi

Gli edifici, gli impianti e gli accessi devono essere in condizioni adeguate e deve essere effettuata la relativa manutenzione.

Art. 26 Detenzione degli animali estivati

Gli animali estivati devono essere sorvegliati e controllati almeno una volta alla settimana.

Art. 27 Protezione e cura dei pascoli e delle superfici che rientrano nella

protezione della natura

1 I pascoli devono essere protetti con provvedimenti adeguati contro l'avanzamento del bosco o l'abbandono.

2 Le superfici di cui all'allegato 3 numero 1 devono essere rese inaccessibili agli animali al pascolo.

3 Le superfici che rientrano nella protezione della natura devono essere gestite secondo le prescrizioni.

Art. 28 Concimazione dei pascoli

1 La concimazione dei pascoli deve mirare a una composizione botanica equilibrata e ricca di specie nonché a un’utilizzazione moderata e graduata. Devono essere utilizzati concimi prodotti sull’alpe. Il servizio cantonale competente può autorizzare l'apporto di concimi non prodotti sull'alpe.

2 Lo spandimento di concimi minerali azotati e di concimi liquidi non prodotti sull’alpe è vietato.

3 Per spandimento di concimi aziendali prodotti sull'alpe si intende anche lo spandimento di una quota di tali concimi su pascoli d'estivazione e pascoli comunitari confinanti, se gli animali rientrano regolarmente all'azienda principale.

4 Per ogni apporto di concime devono essere annotati in un registro la data dell'apporto, il tipo, la quantità e l'origine dei concimi.

5 Per i residui provenienti da impianti di depurazione non agricoli delle acque di scarico con un massimo di 200 abitanti-equivalenti e da pozzi neri non agricoli senza scarico si applica l’allegato 2.6 numero 3.2.3 dell’ordinanza del 18 maggio 200511 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici.

11 RS 814.81