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Consultazione 2012/109: Disposizioni d'esecuzione relative alla Politica agricola 2014-2017 · 378 pagine
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Ordinanza sui pagamenti diretti Indagine conoscitiva
Art. 29 Apporto di foraggi
1 Per il superamento di situazioni eccezionali dovute alle condizioni meteorologiche possono essere utilizzati al massimo 50 kg di foraggi essiccati o 140 kg di foraggi insilati per carico normale (CN) e periodo d’estivazione.
2 Per le vacche munte, le capre lattifere e le pecore lattifere è inoltre ammesso l’apporto di 100 kg di foraggi essiccati e 100 kg di foraggi concentrati per CN e periodo d’estivazione.
3 La somministrazione di foraggio concentrato ai suini è autorizzata soltanto a complemento dei derivati del latte prodotti sull’alpe.
4 Per ogni apporto di foraggio devono essere annotati in un registro la data dell'apporto, il tipo, la quantità e l'origine del foraggio.
Art. 30 Piante problematiche e prodotti fitosanitari
1 Occorre lottare contro le piante problematiche quali romice, stoppione («cardo dei campi»), veratro comune, erba di S. Giacomo e senecione alpino; in particolare se ne deve impedire la diffusione.
2 Possono essere impiegati erbicidi per il trattamento pianta per pianta fatti salvi i divieti e le limitazioni d'utilizzazione vigenti. Per i trattamenti su tutta la superficie è necessaria un’autorizzazione da parte del servizio cantonale competente.
Art. 31 Misure in caso di gestione troppo intensiva o troppo estensiva o in
caso di gestione inadeguata e danni ecologici
1 In caso di utilizzazione troppo intensiva o troppo estensiva, il Cantone prescrive misure per un piano di pascolo vincolante.
2 Qualora siano constatati danni ecologici o una gestione inadeguata, il Cantone emana oneri per l’uso dei pascoli, la concimazione e l’apporto di foraggi ed esige le registrazioni corrispondenti.
3 Se gli oneri di cui al capoverso 1 o 2 non producono l’effetto auspicato, il Cantone esige un piano di gestione secondo l'allegato 3 numero 2.
Capitolo 3: Superfici che danno diritto ai contributi ed effettivi di animali determinanti
Sezione 1: Superfici che danno diritto ai contributi
Art. 32
1 La superficie che dà diritto ai contributi comprende la superficie aziendale di cui all'articolo 13 lettere a-c OTerm12 in Svizzera nonché le superfici inerbite e terreni da strame ricchi di specie nella regione d'estivazione.
2 Non danno diritto ai contributi:
12 RS 910.91