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Consultazione 2012/109: Disposizioni d'esecuzione relative alla Politica agricola 2014-2017 · 378 pagine
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Ordinanza sui pagamenti diretti Indagine conoscitiva
Art. 19 Fasce tampone
Lungo corsi d'acqua superficiali, margini del bosco, sentieri, siepi nonché boschetti campestri e rivieraschi devono essere predisposte fasce tampone secondo l'allegato 1 numero 9.
Art. 20 PER fornita congiuntamente da più aziende
1 Fatta salva l'approvazione del Cantone, per l'adempimento della PER un'azienda può convenire con una o più aziende di fornire congiuntamente tutta o parti della PER.
2 Se la convenzione contempla solo parti della PER, possono essere adempiuti congiuntamente i seguenti elementi della PER:
a. il bilancio di concimazione equilibrato secondo l'articolo 11;
b. la quota adeguata di superfici per la promozione della biodiversità secondo l'articolo 12;
c. le esigenze di cui agli articoli 14-16.
3 Il Cantone può approvare la rispettiva convenzione, se:
a. i centri aziendali delle aziende partecipanti sono situati entro una distanza di percorso di 15 km al massimo;
b. le aziende hanno disciplinato la collaborazione per scritto
c. le aziende hanno designato un organo di controllo comune;
d. nessuna delle aziende ha già concluso un'altra convenzione per l'adempimento congiunto della PER.
Art. 21 Esigenze relative allo scambio di superfici
Lo scambio di superfici è ammesso solo tra aziende che adempiono la PER.
Art. 22 Gestione di colture secondarie
Le colture secondarie con una superficie complessiva inferiore a 20 are per azienda possono essere gestite diversamente da quanto previsto dalle norme della PER.
Art. 23 Registrazioni
Le esigenze relative alla registrazione sono fissate nell'allegato 1 numero 1.
Sezione 3: Esigenze in materia di gestione per l'estivazione e la regione d'estivazione
Art. 24 Principio
1 Le aziende d’estivazione e con pascoli comunitari devono essere gestite in modo razionale e rispettoso dell’ambiente.