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Consultazione 2012/109: Disposizioni d'esecuzione relative alla Politica agricola 2014-2017 · 378 pagine

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Indagine conoscitiva Ordinanza sui pagamenti diretti

a. le superfici sulle quali si trovano vivai, piante forestali, alberi di Natale, piante ornamentali, serre con fondamenta fisse e canapa;

b. le superfici o parti di superfici caratterizzate da un’elevata presenza di piante problematiche, in particolare romice, stoppione («cardo dei campi»), avena selvatica, agropiro («gramigna»), erba di San Giacomo o neofite invasive;

c. le superfici ubicate in zone edificabili, delimitate definitivamente dopo il 31 dicembre 2013 in virtù della legislazione sulla pianificazione del territorio.

3 Le superfici all'interno di zone edificabili, delimitate definitivamente prima del 1° gennaio 2014 in virtù della legislazione sulla pianificazione del territorio, le superfici inserite in terreni da golf e da campeggio, in aerodromi e piazze d'esercitazione militari, le superfici in zone delimitate di linee ferroviarie e di strade pubbliche nonché le superfici con un'utilizzazione accessoria integrale danno diritto ai contributi, se:

a. la destinazione principale della superficie è l'utilizzazione agricola;

b. la superficie contigua gestita dal gestore misura almeno 25 are; e

c. la superficie è di proprietà del gestore oppure è presa in affitto mediante un contratto scritto conformemente alle disposizioni determinanti della legge federale del 4 ottobre 198513 sull'affitto agricolo (LAAgr).

4 Nel caso di pascoli sfruttati in modo estensivo per i quali sono versati i contributi per la biodiversità, oltre al capoverso 1 è considerata come avente diritto ai contributi anche la superficie con piccole strutture improduttive, se la sua quota corrisponde al massimo al 20 per cento del pascolo sfruttato in modo estensivo.

Sezione 2: Effettivi di animali determinanti

Art. 33 Periodo di calcolo e rilevazione degli effettivi di animali determinan-

ti

1 Per la determinazione dell'effettivo di animali da reddito è determinante il periodo di calcolo dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente.

2 Per la determinazione del carico di aziende d'estivazione e con pascoli comunitari sono determinanti i seguenti periodi di calcolo:

a. per animali della specie bovina e bufali l'anno di contribuzione fino al 31 ottobre;

b. per gli altri animali da reddito che consumano foraggio grezzo l'anno di contribuzione.

3 L'effettivo di animali della specie bovina e bufali è rilevato sulla base dei dati della banca dati sul traffico di animali.

4 L'effettivo degli altri animali da reddito deve essere indicato dal gestore all'atto della presentazione della domanda per i pagamenti diretti.

13 RS 221.213.2