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Consultazione 2012/109: Disposizioni d'esecuzione relative alla Politica agricola 2014-2017 · 378 pagine

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Indagine conoscitiva Ordinanza sui pagamenti diretti

3 L’estivazione è computata nella misura di 180 giorni al massimo.

Art. 37 Nuova determinazione del carico usuale

1 Il carico usuale stabilito vale finché non vi è un adeguamento secondo l'articolo 38.

2 Il Cantone stabilisce il carico usuale per ogni azienda d’estivazione o con pascoli comunitari per:

a. gli ovini, eccetto le pecore lattifere, a seconda del sistema di pascolo;

b. le altre UBGFG, eccetto bisonti e cervi.

3 Nella nuova determinazione del carico usuale per gli ovini, eccetto le pecore lattifere, non può essere superata la densità per ettaro di superficie netta di pascolo di cui all’allegato 3 numero 3.

4 Se vi è un piano di gestione, nella determinazione del carico usuale il Cantone si basa sui dati sulla densità di animali in esso contenuti. Vanno rispettati i limiti di cui ai capoversi 3 e 6.

5 Nel caso di aziende d’estivazione o con pascoli comunitari che avviano l’attività d'estivazione, il Cantone determina provvisoriamente il carico usuale sulla base dell’effettivo di animali realmente estivato. Dopo 3 anni, stabilirà il carico usuale in modo definitivo tenendo conto del carico medio di animali durante i 3 anni corrispondenti e dell'esigenza di una gestione sostenibile.

6 Se la superficie di pascolo netta è inferiore a 50 are per UBGFG, il carico usuale è corrispondentemente ridotto. Nelle aziende con pascoli comunitari che vengono caricate solo per un breve periodo, in primavera e in autunno è ammesso un carico più elevato.

Art. 38 Adeguamento del carico usuale

1 Il Cantone adegua il carico usuale di un’azienda d’estivazione o con pascoli comunitari, se:

a. il richiedente presenta un piano di gestione che giustifica una densità superiore di animali;

b. è previsto un cambiamento della proporzione tra ovini e altri animali;

c. lo esigono mutazioni di superfici.

2 Il Cantone riduce il carico usuale tenendo conto dei pareri dei servizi cantonali specializzati, segnatamente del servizio della protezione della natura, se:

a. il carico non superiore al carico usuale ha provocato danni ecologici;

b. gli oneri cantonali non hanno permesso di risanare i danni ecologici;

c. la superficie di pascolo si è sensibilmente ridotta, segnatamente in seguito alla trasformazione naturale in bosco o sottobosco.

3 Il Cantone stabilisce il nuovo carico usuale tenendo conto dell’effettivo medio di animali degli ultimi 3 anni e dell'esigenza di una gestione sostenibile, se per 3 anni consecutivi il carico è inferiore al 75 per cento del carico usuale stabilito.