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Consultazione 2012/109: Disposizioni d'esecuzione relative alla Politica agricola 2014-2017 · 378 pagine

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Ordinanza sui pagamenti diretti Indagine conoscitiva

Art. 34 Determinazione degli effettivi di animali determinanti

1 L'effettivo di animali della specie bovina e bufali è determinato sulla base del numero di giorni/animale nel periodo di calcolo. Sono considerati soltanto i giorni/animali per i quali è possibile una chiara classificazione degli animali in base all’ubicazione. Non sono considerati gli animali privi di una notifica della nascita valida.

2 Per la determinazione dell'effettivo di altri animali da reddito sono considerati gli animali da reddito tenuti mediamente nel periodo di calcolo.

3 Il trasferimento di animali da reddito che consumano foraggio grezzo per l'estivazione in aziende d'estivazione e con pascoli comunitari riconosciute in Svizzera o in aziende d'estivazione situate nel territorio estero della zona di confine di cui all'articolo 43 della legge del 18 marzo 200514 sulle dogane gestite per tradizione familiare, è computato sull'effettivo dell'azienda, tuttavia nella misura di 180 giorni al massimo.

4 Se il gestore modifica in maniera sostanziale l'effettivo entro il 1° maggio dell'anno di contribuzione, il Cantone aumenta o riduce l'effettivo di cui ai capoversi 1 e 2 in modo che corrisponda all'effettivo realmente detenuto nell'anno di contribuzione. Vi è una modifica sostanziale se, all'interno di una categoria, l'effettivo è inserito, escluso oppure aumentato o ridotto di più del 50 per cento.

5 L'effettivo di animali per i contributi di alpeggio è determinato in carichi normali secondo l'articolo 36 capoversi 2 e 3 per gli animali trasferiti dall'azienda in aziende d'estivazione e con pascoli comunitari in Svizzera.

6 L'effettivo di animali per il carico di aziende d'estivazione e con pascoli comunitari in Svizzera è stabilito in carichi normali secondo l'articolo 36 capoversi 2 e 3.

Sezione 3: Disposizioni particolari per l'estivazione e la regione d'estivazione

Art. 35 Superfici nella regione d’estivazione

1 Per superficie di pascolo netta si intende la superficie ricoperta di piante foraggere di cui all'articolo 24 OTerm15 dedotte le superfici non pascolative. Le superfici non pascolative sono disciplinate all'allegato 3 numero 1.

2 Il gestore deve riportare su una carta le superfici pascolative e le superfici sulle quali non è ammesso il pascolo.

Art. 36 Carico usuale in aziende d'estivazione e con pascoli comunitari

1 Il carico usuale è la densità di animali corrispondente a un'utilizzazione sostenibile. Il carico usuale è indicato in carichi normali.

2 Un carico normale (CN) corrisponde all'estivazione di un'unità di bestiame grosso che consuma foraggio grezzo (UBGFG) durante 100 giorni.

14 RS 631.0

15 RS 910.91