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Consultazione 2012/109: Disposizioni d'esecuzione relative alla Politica agricola 2014-2017 · 378 pagine
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Ordinanza sui pagamenti diretti Indagine conoscitiva
4 Il gestore può fare opposizione entro 30 giorni contro l'adeguamento del carico usuale ed esigere un riesame della decisione sulla base di un piano di gestione. Deve presentare il piano entro 12 mesi.
Titolo 2: Contributi
Capitolo 1: Contributi per il paesaggio rurale
Sezione 1: Contributo per la preservazione dell'apertura del paesaggio
Art. 39
1 Il contributo per la preservazione dell'apertura del paesaggio è graduato in funzione della zona ed è versato per ettaro.
2 Non vengono versati contributi per superfici nella zona di pianura, per superfici di siepi, boschetti campestri e rivieraschi nonché per zone rivierasche lungo i corsi d'acqua.
3 Le superfici devono essere utilizzate in modo che non vi sia un avanzamento del bosco.
Sezione 2: Contributo di declività
Art. 40
1 Il contributo di declività è versato per ettaro per superfici con le seguenti caratteristiche:
a. declività del 18 fino al 35 per cento;
b. declività superiore al 35 fino al 50 per cento;
c. declività superiore al 50 per cento.
2 Non vengono versati contributi per superfici di pascoli, vigneti, siepi, boschetti campestri e rivieraschi nonché per zone rivierasche lungo i corsi d'acqua.
3 Vengono versati contributi soltanto se la superficie in zone declive misura almeno 50 are per azienda. Vengono considerate soltanto le superfici di un'azienda che formano un insieme di almeno 1 ara.
4 I Cantoni calcolano le superfici delle aziende in zone declive sulla base di una raccolta elettronica di dati. L'UFAG appronta la raccolta di dati e la aggiorna periodicamente.
5 Essi allestiscono elenchi articolati per Comune, i quali indicano, per ogni superficie gestita con numero o nome di particella o unità di gestione, le dimensioni delle superfici per le quali possono essere richiesti contributi e la categoria dei contributi. I Cantoni li aggiornano.