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Consultazione 2012/109: Disposizioni d'esecuzione relative alla Politica agricola 2014-2017 · 378 pagine

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Indagine conoscitiva Ordinanza sui pagamenti diretti

Sezione 3: Contributo per le zone in forte pendenza

Art. 41

1 Il contributo per le zone in forte pendenza è versato per ettaro per superfici con una declività superiore al 35 per cento.

2 È graduato in funzione della quota delle superfici con una declività superiore al 35 per cento rispetto alla superficie dell'azienda che dà diritto ai contributi:

a. del 50 fino al 75 per cento;

b. superiore al 75 fino al 100 per cento.

3 Il contributo per le zone in forte pendenza è versato per superfici che danno diritto ai contributi secondo l'articolo 40 capoverso 1 lettere b e c.

4 Per il calcolo della quota di zone in forte pendenza vengono tenute in considerazione le superfici che danno diritto ai contributi secondo l'articolo 40 capoverso 1 lettere b e c.

Sezione 4: Contributo di declività per i vigneti

Art. 42

1 Il contributo di declività per i vigneti è versato per:

a. vigneti in zone declive con una declività compresa tra il 30 e il 50 per cento;

b. vigneti in zone declive con una declività superiore al 50 per cento;

c. vigneti in zone terrazzate con una declività naturale del terreno superiore al 30 per cento.

2 Per zone terrazzate si intendono i vigneti che sono terrazzati con regolarità mediante muri di sostegno e adempiono le seguenti condizioni:

a. le superfici presentano un terrazzamento minimo;

b. il comprensorio della zona terrazzata misura almeno 1 ettaro;

c. l'altezza dei muri di sostegno misura almeno 1 metro.

3 Per muri di sostegno si intendono i muri che non sono muri in cemento convenzionali.

4 I criteri per la delimitazione delle zone terrazzate sono fissati nell'allegato 2.

5 Se viene versato un contributo di declività per vigneti in zone terrazzate, per tale superficie non è versato alcun contributo di declività per i vigneti in zone declive.

6 Vengono versati contributi soltanto se il vigneto in zone declive misura almeno 10 are per azienda. Vengono considerate soltanto le superfici di un'azienda che formano un insieme di almeno 1 ara.

7 I Cantoni determinano le superfici in zone terrazzate di regioni viticole per le quali sono versati contributi.