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Consultazione 2012/109: Disposizioni d'esecuzione relative alla Politica agricola 2014-2017 · 378 pagine
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Indagine conoscitiva Ordinanza sui pagamenti diretti
Capitolo 2: Contributi per la sicurezza dell’approvvigionamento
Sezione 1: Contributo di base
Art. 47 Contributo
1 Il contributo di base è versato per ettaro.
2 Per la superficie permanentemente inerbita gestita come superficie per la promozione della biodiversità secondo l'articolo 54 capoverso 1 lettera a, b, c o d è versato un contributo di base ridotto.
3 Per superfici sulle quali vengono coltivate colture non destinate a mantenere la capacità della produzione di derrate alimentari, non è versato alcun contributo.
Art. 48 Condizioni e oneri
1 Sulle superfici permanentemente inerbite la densità minima di animali per ettaro è la seguente:
a. nella zona di pianura 1,2 UBGFG
b. nella zona collinare 1,0 UBGFG
c. nella zona di montagna I 0,8 UBGFG
d. nella zona di montagna II 0,7 UBGFG
e. nella zona di montagna III 0,6 UBGFG
f. nella zona di montagna IV 0,5 UBGFG
2 Per le superfici permanentemente inerbite gestite come superficie per la promozione della biodiversità deve essere raggiunta la metà della densità minima di animali.
3 Per i prati artificiali non è necessaria una densità minima di animali.
Sezione 2: Contributo per le difficoltà di produzione
Art. 49
1 Il contributo per le difficoltà di produzione è versato per ettaro nella regione di montagna e nella zona collinare ed è graduato in funzione delle zone.
2 Per superfici sulle quali vengono coltivate colture non destinate a mantenere la capacità della produzione di derrate alimentari, non è versato alcun contributo.
3 Per la superficie permanentemente inerbita è versato il contributo per le difficoltà di produzione se nell’azienda è raggiunta la densità minima o metà della densità minima di animali da reddito che consumano foraggio grezzo di cui all'articolo 48.