Progetto

Consultazione 2012/109: Disposizioni d'esecuzione relative alla Politica agricola 2014-2017 · 378 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 86Fedlex · Progetto

Ordinanza sui pagamenti diretti Indagine conoscitiva

8 Si applicano anche le esigenze di cui all'articolo 40 capoverso 5.

Sezione 5: Contributo di alpeggio

Art. 43

Il contributo di alpeggio è versato per CN per gli animali da reddito che consumano foraggio grezzo, eccetto bisonti e cervi, estivati in aziende d'estivazione e con pascoli comunitari riconosciute in Svizzera.

Sezione 6: Contributo d'estivazione

Art. 44 Contributo

1 Il contributo d'estivazione è versato per CN per l'estivazione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo, eccetto bisonti e cervi, in aziende d'estivazione e con pascoli comunitari riconosciute in Svizzera.

2 È stabilito per le seguenti categorie:

a. ovini, eccetto le pecore lattifere, in caso di gregge permanentemente sorvegliato e pascoli da rotazione con provvedimenti di protezione del gregge;

b. ovini, eccetto le pecore lattifere, in caso di pascoli da rotazione;

c. ovini, eccetto le pecore lattifere, in caso di altri pascoli;

d. altri animali da reddito che consumano foraggio grezzo.

Art. 45 Esigenze relative alla gestione per i diversi sistemi di pascolo degli

ovini

Le esigenze relative alla gestione per i diversi sistemi di pascolo degli ovini sono fissate nell'allegato 3 numero 3.

Art. 46 Determinazione del contributo

1 Il contributo d’estivazione è versato sulla base del carico usuale stabilito (art. 36).

2 Se il carico diverge considerevolmente dal carico usuale, il contributo d'estivazione è adeguato come segue:

a. se il carico supera il carico usuale in CN del 10-15 per cento, ma almeno di 2 CN, il contributo è ridotto del 25 per cento;

b. se il carico è inferiore al carico usuale in CN di oltre il 25 per cento, il contributo è calcolato sulla base del reale carico usuale.

3 Non sono versati contributi se il carico supera il carico usuale in CN di oltre il 15 per cento, ma almeno di 3 CN.