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Consultazione 2012/109: Disposizioni d'esecuzione relative alla Politica agricola 2014-2017 · 378 pagine
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Ordinanza sui pagamenti diretti Indagine conoscitiva
8 Si applicano anche le esigenze di cui all'articolo 40 capoverso 5.
Sezione 5: Contributo di alpeggio
Art. 43
Il contributo di alpeggio è versato per CN per gli animali da reddito che consumano foraggio grezzo, eccetto bisonti e cervi, estivati in aziende d'estivazione e con pascoli comunitari riconosciute in Svizzera.
Sezione 6: Contributo d'estivazione
Art. 44 Contributo
1 Il contributo d'estivazione è versato per CN per l'estivazione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo, eccetto bisonti e cervi, in aziende d'estivazione e con pascoli comunitari riconosciute in Svizzera.
2 È stabilito per le seguenti categorie:
a. ovini, eccetto le pecore lattifere, in caso di gregge permanentemente sorvegliato e pascoli da rotazione con provvedimenti di protezione del gregge;
b. ovini, eccetto le pecore lattifere, in caso di pascoli da rotazione;
c. ovini, eccetto le pecore lattifere, in caso di altri pascoli;
d. altri animali da reddito che consumano foraggio grezzo.
Art. 45 Esigenze relative alla gestione per i diversi sistemi di pascolo degli
ovini
Le esigenze relative alla gestione per i diversi sistemi di pascolo degli ovini sono fissate nell'allegato 3 numero 3.
Art. 46 Determinazione del contributo
1 Il contributo d’estivazione è versato sulla base del carico usuale stabilito (art. 36).
2 Se il carico diverge considerevolmente dal carico usuale, il contributo d'estivazione è adeguato come segue:
a. se il carico supera il carico usuale in CN del 10-15 per cento, ma almeno di 2 CN, il contributo è ridotto del 25 per cento;
b. se il carico è inferiore al carico usuale in CN di oltre il 25 per cento, il contributo è calcolato sulla base del reale carico usuale.
3 Non sono versati contributi se il carico supera il carico usuale in CN di oltre il 15 per cento, ma almeno di 3 CN.