Progetto
Consultazione 2012/109: Disposizioni d'esecuzione relative alla Politica agricola 2014-2017 · 378 pagine
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Ordinanza sui pagamenti diretti Indagine conoscitiva
b. soddisfano le esigenze del Cantone relative all'interconnessione di superfici per la promozione della biodiversità;
c. sono impiantate e gestite secondo le disposizioni di un progetto di interconnessione regionale approvato dal Cantone.
2 Le esigenze del Cantone relative all'interconnessione di superfici per la promozione della biodiversità devono adempiere le esigenze minime di cui all'allegato 4 numero 2 e alla guida all'interconnessione nonché essere approvate dall'UFAG in collaborazione con l'UFAM.
3 Un progetto di interconnessione dura 8 anni. Il gestore deve gestire la superficie in maniera corrispondente fino alla scadenza della durata del progetto. I Cantoni possono autorizzare un periodo obbligatorio ridotto, se il gestore ha più di 57 anni.
4 È possibile derogare alla durata del progetto di cui al capoverso 3, se ciò consente un coordinamento con un progetto per la qualità del paesaggio di cui all'articolo 60 capoverso 1.
5 Per superfici a favore delle quali sono versati contributi per l'interconnessione è possibile stabilire prescrizioni di utilizzazione che, per quanto riguarda la data di sfalcio e il tipo di utilizzazione, derogano alle esigenze del livello qualitativo I. Esse vanno convenute per scritto con il Cantone o con un servizio da esso designato. Il Cantone vigila sull'attuazione.
6 L'UFAG può adeguare l'importo del contributo sulla base dei mezzi finanziari disponibili.
Capitolo 4: Contributo per la qualità del paesaggio
Art. 60 Contributo
1 La Confederazione sostiene progetti dei Cantoni per il mantenimento, la promozione e lo sviluppo di paesaggi rurali variati.
2 Per i progetti dei Cantoni la Confederazione mette a disposizione per Cantone 120 franchi al massimo per ettaro di SAU e 80 franchi al massimo per CN nella regione d'estivazione.
3 Essa concede il sostegno se il Cantone versa ai gestori contributi per misure convenute contrattualmente concernenti la qualità del paesaggio, che questi attuano sulla superficie propria o affittata sulla base di un contratto scritto.
4 Il Cantone stabilisce i contributi per misura.
5La Confederazione si fa carico del 90 per cento dei contributi di cui al capoverso 4, tuttavia del 90 per cento al massimo degli importi di cui all'allegato 7.
Art. 61 Progetti
1 I progetti dei Cantoni devono adempiere le seguenti esigenze minime:
a. gli obiettivi devono basarsi su concetti regionali esistenti o essere sviluppati nella regione in collaborazione con gli ambienti interessati;