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Consultazione 2012/109: Disposizioni d'esecuzione relative alla Politica agricola 2014-2017 · 378 pagine
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Indagine conoscitiva Ordinanza sui pagamenti diretti
Art. 56 Condizioni e oneri per il contributo del livello qualitativo II
1 Il contributo del livello qualitativo II è versato se le superfici presentano qualità botanica e/o strutture favorevoli alla biodiversità e se sono adempiute le esigenze relative ai livelli qualitativi I e II di cui all'allegato 4.
2 Sentito l'Ufficio federale dell'ambiente UFAM, l'UFAG emana istruzioni sulle modalità di verifica della qualità botanica e delle strutture favorevoli alla biodiversità.
3 I Cantoni possono utilizzare altre basi per valutare la qualità botanica e le strutture favorevoli alla biodiversità, purché l'UFAG, sentito l'UFAM, le abbia riconosciute come equivalenti. Sono eccettuate le basi per la valutazione della qualità botanica nella regione d'estivazione.
4 Se vengono versati contributi del livello qualitativo II, per la stessa superficie sono versati anche i contributi del livello qualitativo I.
Art. 57 Condizioni e oneri per il contributo del livello qualitativo III
1 Il contributo del livello qualitativo III è versato, se:
a. si tratta di superfici di cui all'articolo 53 capoverso 3, notificate secondo l'articolo 52 capoverso 1 lettere a-e;
b. la protezione della superficie dell'inventario e della rispettiva zona tampone è garantita in convenzioni tra il Cantone e il gestore e gli oneri di gestione convenuti sono adempiuti.
2 Se vengono versati contributi del livello qualitativo III, per la stessa superficie sono versati anche i contributi dei livelli qualitativi I e II.
Sezione 2: Contributo per l'interconnessione
Art. 58 Contributo
1 La Confederazione sostiene progetti dei Cantoni per la promozione dell'interconnessione e della gestione adeguata di superfici per la promozione della biodiversità di cui all'articolo 52. Sono eccettuate le superfici inerbite e terreni da strame ricchi di specie nella regione d'estivazione.
2 Essa concede il sostegno se il Cantone versa ai gestori contributi per misure convenute contrattualmente relative all'interconnessione.
3 Il Cantone stabilisce le aliquote di contribuzione per l'interconnessione.
4 La Confederazione si fa carico del 90 per cento dei contributi di cui al capoverso 3, tuttavia del 90 per cento al massimo dei contributi di cui all'allegato 6.
Art. 59 Condizioni e oneri
1 Il contributo per l'interconnessione è versato, se le superfici:
a. adempiono le esigenze relative al livello qualitativo I di cui all'allegato 4;