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Consultazione 2012/109: Disposizioni d'esecuzione relative alla Politica agricola 2014-2017 · 378 pagine
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Indagine conoscitiva Ordinanza sui pagamenti diretti
g. zona rivierasca lungo i corsi d'acqua;
h. maggesi fioriti;
i. maggesi da rotazione;
j. fasce di colture estensive in campicoltura;
k. striscia su superficie coltiva;
l. alberi da frutto ad alto fusto nei campi;
m. alberi indigeni isolati adatti al luogo e viali alberati;
n. vigneti con biodiversità naturale;
o. superfici inerbite e terreni da strame ricchi di specie nella regione d'estivazione;
p. superfici per la promozione della biodiversità specifiche di una regione.
2 Per le superfici di cui al capoverso 1 lettere a, b ed e i contributi sono graduati in funzione delle zone.
3 I contributi di cui al capoverso 1 lettere h e i sono versati soltanto nella zona di pianura e in quella collinare. I contributi di cui al capoverso 1 lettera k sono versati soltanto nella zona di pianura e in quella collinare nonché nelle zone di montagna I e II. I contributi di cui al capoverso 1 lettera o sono versati soltanto nella regione d'estivazione.
Art. 53 Livelli qualitativi
1 Per le superfici per la promozione della biodiversità di cui all'articolo 52, eccetto le lettere m-p, sono versati contributi del livello qualitativo I.
2 Se vengono adempiute esigenze più ampie relative alla biodiversità, per le superfici di cui all'articolo 52, eccetto le lettere h-k, m e p, sono versati contributi del livello qualitativo II.
3 Se per quanto concerne le superfici per la promozione della biodiversità si tratta di paludi, siti di riproduzione di anfibi nonché prati e pascoli secchi, che sono biotopi d'importanza nazionale secondo l'articolo 18a LPN17, sono versati contributi del livello qualitativo III.
Art. 54 Periodo obbligatorio per il gestore
1 Il gestore è tenuto a gestire le superfici in maniera corrispondente per 8 anni. I maggesi fioriti, le fasce di colture estensive in campicoltura e le strisce su superficie coltiva devono essere gestite nella maniera corrispondente per almeno 2 anni, i maggesi da rotazione per almeno 1 anno.
2 I Cantoni possono autorizzare una durata minima ridotta per un gestore, se:
a. ha più di 57 anni;
17 RS 451