Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/11: Revisione parziale dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio · 10 pagine

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I. Parte generale

1. Premesse

a. Trasporto di energia termica dalle aziende agricole alle zone edificabili (art. 34a)

Secondo la vigente legge del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (LPT; RS 700), gli edifici e gli impianti necessari alla produzione di energia a partire dalla biomassa sono ammessi in una zona

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agricola in quanto conformi alla zona se soddisfano determinate condizioni (art. 16a cpv. 1 LPT).

Questa disposizione è stata introdotta con la modifica di legge del 23 marzo 2007 soprattutto allo scopo di poter autorizzare l’uso, nelle aziende agricole, degli impianti per la produzione di biogas che,

oltre al concime dell’azienda, impiegano una certa quantità di biomassa di origine non agricola.

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Nel messaggio del Consiglio federale del 2 dicembre 2005 su una revisione parziale del diritto sulla pianificazione del territorio si legge:

«Lo sfruttamento più importante e più tradizionale della biomassa come vettore energetico è lo sfruttamento della legna da ardere. Secondo lo stato attuale delle conoscenze, in questo ambito non vi è necessità di legiferare: infatti gli impianti di questo genere situati nel perimetro di un’azienda agricola sono già oggi conformi alla zona se motivi seri e importanti giustificano la loro ubicazione in tale luogo. Questo è dovuto soprattutto al fatto che il legname richiede modifiche soltanto minime per essere disponibile come combustibile di alta qualità in forma facilmente utilizzabile. Ciononostante è giusto disciplinare formalmente nella legge tutte le forme di biomassa, incluso il legname. Se dovesse crearsi la necessità oggettiva di introdurre una normativa differenziata, ciò potrebbe essere realizzato anche

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in un secondo tempo a livello di ordinanza ».

Da quanto riportato qui sopra si deduce che lo scopo della revisione era quello di autorizzare la trasformazione dell’energia prodotta dalla biomassa in una forma di combustibile di alta qualità e facil-

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mente utilizzabile . Né il testo di legge, né i materiali di riferimento o i lavori legislativi preparatori offrono tuttavia una chiave interpretativa che consenta di considerare anche la conversione della biomassa in calore come un processo di produzione di energia a partire dalla biomassa ai sensi

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dell’articolo 16a capoverso 1 LPT.

Nel quadro della revisione parziale del 4 luglio 2007 dell’ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT; RS 700.1) sono pertanto state introdotte, con l’articolo 34a OPT, delle dispo-

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sizioni d’esecuzione dell’articolo 16a capoverso 1 LPT. Sulla falsa riga della genesi della disposizione di legge, la disposizione dell’ordinanza si riferiva innanzitutto agli impianti agricoli per la produzione di biogas. Per rispondere alle richieste emerse durante la procedura di consultazione, all’articolo 34a capoverso 1 OPT è stata aggiunta la lettera c, che ampia l’interpretazione della disposizione di legge;

1 FF 2005 6303, in particolare pag. 6316.

2 In un’azienda agricola, i bacini in cui sono versati i substrati da trattare per la produzione di energia a partire dal legname sono evidentemente di dimensioni inferiori rispetto a quelli necessari per i sostrati trattati in impianti per la produzione di biogas. Sinora, il Consiglio federale non ha emanato una regolamentazione particolare relativa agli impianti per la produzione di energia a partire dal legname perché, nella prassi, non sono mai emersi problemi al riguardo e non appare opportuno emanare una normativa (restrittiva) giusto a titolo di prevenzione.

3 Nelle Spiegazioni dell’ARE relative alla revisione parziale del 4 luglio 2007 dell’ordinanza sulla pianificazione del territorio (scaricabili all’indirizzo: http://www.are.admin.ch/themen/recht/00817/index.html?lang=it) si legge: «Per produzione di energia ai sensi dell’articolo summenzionato [art. 16a cpv. 1bis LPT] si intende un processo nel quale l’energia contenuta nella biomassa viene trasformata in modo tale da risultare meglio utilizzabile, trasportabile, immagazzinabile e/o più nobile (qui di seguito si parlerà semplicemente di «valorizzazione»)». Il termine «nobile» è stato specificato in una nota a piè di pagina, che recita: «Una forma di energia è considerata nobile in base al rapporto tra energia utilizzabile (exergia) e energia totale (cfr. http://it.wikipedia.org/wiki/Exergia); l’elettricità è un esempio tipico di energia nobile». 2/10 L075-0150