Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/11: Revisione parziale dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio · 10 pagine
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standard qualitativi e di pianificazione che, a quanto è dato sapere, sono uniformi a livello nazionale (cfr. al riguardo il commento all’art. 34a, pag. 5). Gli inconvenienti sono quindi superati dai vantaggi.
b. Adeguamento dell’ordinanza sulla pianificazione del territorio conformemente alla revisione
parziale del 23 dicembre 2011 della legge sulla pianificazione del territorio
La presente revisione è finalizzata, da un lato, a integrare nell’ordinanza le modifiche che derivano automaticamente dalla revisione della legge e, dall’altro, a sancire a livello giuridico i confini anticipati dal nuovo articolo 24c capoverso 3, 2° periodo LPT e preannunciati dal Parlamento. I problemi di sistematica normativa ad essa associati diventano inoltre un pretesto per armonizzare, in una certa misura, le condizioni generali cui è subordinato il rilascio di autorizzazioni eccezionali al di fuori delle zone edificabili. I criteri disciplinati nel nuovo articolo 43a lettere a–d dell’avamprogetto di ordinanza (AP OPT), sinora sanciti espressamente soltanto per le autorizzazioni di cui agli articoli 24d LPT e 39 OPT, vengono ora estesi anche alle autorizzazioni di cui agli articoli 24b, 24c e 37a LPT. Questi criterio prevedono il rilascio di un’autorizzazione se: l’edificio non è più necessario all’utilizzazione originaria oppure è mantenuto per tale scopo (art. 43a lett. a AP OPT); non è necessario costruire edifici sostitutivi (lett. b); l’urbanizzazione esistente è sufficiente (lett. c); la coltivazione agricola dei terreni non è minacciata (lett. d). Questi criteri servono per lo più ad assicurare la protezione dell’agricoltura prevista espressamente nell’articolo 24c capoverso 3, 2° periodo LPT.
Il nuovo articolo 42 capoverso 3 lettera c AP OPT è stato concepito per scongiurare il timore che, come conseguenza della revisione della legge del 23 dicembre 2011, gli edifici agricoli originariamente abitati solo in modo temporaneo potessero perdere il loro carattere ed essere trasformati in edifici
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abitati tutto l’anno, il che sarebbe associato a esigenze maggiori da parte di chi vi abita . Poiché, per le autorità di esecuzione, è decisamente più semplice valutare le modifiche edilizie piuttosto che l’ampliamento dell’utilizzazione (processo, questo, che avviene spesso lentamente e può assumere proporzioni consistenti nel corso degli anni), viene prestata particolare attenzione a tali modifiche: nei casi in cui esse si traducono in un’utilizzazione molto diversa dell’edificio, quest’ultimo perde la sua identità e, di conseguenza, non sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione secondo l’articolo 24c LPT.
II. Commento alle singole disposizioni
1. Articolo 34a
Proposta principale
La proposta principale prevede di fissare prescrizioni concrete concernenti l’efficienza della distribuzione del calore e di sancire nell’OPT, quale condizione per il rilascio dell’autorizzazione, la quota massima di calore che può essere persa durante tale distribuzione. Il criterio di riferimento è dato dal calore immesso, cioè dalla quantità di energia che confluisce nella rete di distribuzione. Questa quota massima corrisponde al dieci per cento del calore trasportato agli utenti finali. In altre parole, la rete di distribuzione di calore deve essere concepita in modo tale da garantire un grado di efficienza del 90 per cento.
Il valore di cui sopra è stabilito in conformità con le basi di pianificazione e i valori di riferimento applicabili alle reti di riscaldamento collocate all’interno delle zone edificabili. Gli standard di riferimento per la pianificazione e la costruzione di impianti di riscaldamento a legna con o senza rete di distribuzione
6 Per maggiori dettagli, cfr. commento all’art. 42 cpv. 3 lett. c OPT, pag. 8. 5/10 L075-0150