Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/11: Revisione parziale dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio · 10 pagine

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un’integrazione più omogenea, a livello di normativa nel suo complesso, delle disposizioni che saranno adeguate.

Poiché la revisione della legge ha riscosso un favore unanime in seno a entrambe le Camere, appare appropriato avviare la consultazione sulle disposizioni d’esecuzione da includere nell’ordinanza ancor prima che scada il termine di referendum. Si ritiene inoltre che sia necessario valutare seriamente l’urgenza emersa e procedere quanto prima all’entrata in vigore della revisione.

2. Punti essenziali della normativa proposta

a. Trasporto di energia termica dalle aziende agricole alle zone edificabili

La revisione in oggetto contempla due proposte (una principale e una variante) di modifica dell’articolo 34a capoverso 1 lettera c OPT, entrambe finalizzate a sostituire l’odierno criterio del «gruppo di edifici» fissando invece degli obiettivi di efficienza energetica a livello di produzione e/o distribuzione di calore. Nella proposta principale si fa unicamente riferimento alla distribuzione di calore e viene definita una quota massima di calore che può essere persa durante il trasporto. Nella variante le riflessioni sull’efficienza energetica inglobano anche l’impianto di riscaldamento (p. es. impianto di combustione a legna) e viene stabilito un grado di sfruttamento minimo.

In entrambi i casi l’autorizzazione non è più subordinata alla distanza tra gli edifici, bensì all’efficienza energetica. In questo modo, i criteri impiegati per valutare quali impianti vadano promossi o siano ritenuti particolarmente efficienti sono assimilati a quelli applicati all’interno delle zone edificabili. Ciò significa che, in futuro, non vi sarà più formalmente necessaria una relazione territoriale tra il luogo in cui è prodotto il calore e quello in cui è prelevato: se i criteri di efficienza energetica sono soddisfatti, il centro dell’azienda agricola con i rispettivi impianti per la produzione di calore non dovrà più confinare la zona edificabile che deve essere approvvigionata.

Il fatto che tali criteri non possano essere soddisfatti non significa tuttavia che gli agricoltori aperti alle innovazioni si troveranno automaticamente privati delle possibilità di reddito derivanti dalla costruzione di questi impianti. Anche se la centrale si trova in una zona edificabile, un agricoltore può offrire di prendere in appalto la pianificazione di un impianto nonché, nel quadro di contratti a lungo termine, la fornitura del legname e l’esercizio dell’impianto. Non è pertanto indispensabile che la centrale di riscaldamento si trovi nell’azienda agricola.

Il criterio proposto, cioè quello dell’efficienza energetica, offre maggiore flessibilità agli agricoltori, sia in termini di ubicazione, sia di concezione e strutturazione di una rete di riscaldamento. Un altro vantaggio consiste nel fatto che tale criterio crea già oggi una condizione necessaria (sebbene non ulteriormente precisata) per autorizzare gli impianti per la produzione di energia dalla biomassa (cfr. art. 34a cpv. 3 OPT); esso consente altresì di rifarsi a considerazioni di efficienza anche per ponderare o sovvenzionare le rete di riscaldamento nelle zone edificabili.

L’inconveniente di questo approccio, d’altro canto, è il forte allentamento del nesso territoriale tra il luogo di produzione e quello di prelievo del calore, che autorizza implicitamente il trasporto di calore anche attraverso grandi distanze nei casi in cui sia disponibile una quantità sufficiente di energia. Il criterio dell’efficienza, inoltre, è vincolato allo stato della tecnica: quanto più efficiente è la tecnica,

tanto maggiori possono essere le distanze. Verificare il rispetto dei requisiti di efficienza nel quadro della procedura di autorizzazione della costruzione, infine, non è semplice. Questi inconvenienti vanno però relativizzati: dato che il trasporto di calore è sotterraneo, una condotta di trasporto più lunga non ha, in linea di massima, ripercussioni di rilievo sul territorio, per lo meno per quanto riguarda il paesaggio. La complessità d’attuazione sul piano giuridico, dal canto suo, è attenuata dalla presenza di

4/10 L075-0150