Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/11: Revisione parziale dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio · 10 pagine

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territorio e dell’energia del Consiglio nazionale nel suo rapporto del 22 agosto 2011 , il problema degli edifici abitativi originariamente abitati solo in modo temporaneo è stato nuovamente affrontato in sede

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di discussione parlamentare . In veste di relatore della Commissione, il Consigliere agli Stati Bischofberger ha sottolineato la necessità di garantire che anche edifici abitativi temporanei, nella misura in cui rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 24c LPT, non perdano il loro carattere di provviso-

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rietà . Di ciò si terrà d’ora in poi conto grazie al criterio sancito nella lettera c, secondo cui l’identità dell’edificio o dell’impianto non è rispettata se le modifiche edilizie consentono di mutarne sostanzialmente l’utilizzazione. La formulazione generale della disposizione consentirà alle autorità preposte al rilascio dell’autorizzazione di sviluppare, con cognizione di causa, una prassi appropriata.

In linea di massima, l’utilizzazione di un edificio originariamente abitato solo temporaneamente è modificata sostanzialmente soprattutto nel caso di demolizione e ricostruzione. Lo stesso vale se in un edificio per lo più non riscaldato viene installato un impianto di riscaldamento. Anche l’allacciamento alla rete elettrica di un edificio originariamente non munito di elettricità comporta una gamma praticamente non più limitata di nuove possibilità di utilizzazione, in generale non conformi con il criterio di cui alla lettera c.

Poiché l’articolo 24c capoverso 4 LPT appare sufficientemente esplicito, per il momento si è deciso di non precisare nell’ordinanza questa condizione per il rilascio dell’autorizzazione.

5. Articolo 42a

Come detto sopra, gli edifici abitativi agricoli costruiti secondo il diritto anteriore rientreranno nel campo d’applicazione dell’articolo 24c LPT; le disposizioni che li concernono possono pertanto essere abrogate dall’articolo 42a OPT. Nel caso specifico si tratta del capoverso 2. Restano dunque le disposizioni riguardanti gli edifici abitativi agricoli costruiti secondo il nuovo diritto, che vanno adeguate,

insieme alla rubrica dell’articolo, alla nuova situazione.

6. Articolo 43

Le lettere d–f dell’articolo 43 capoverso 1 OPT possono essere abrogate perché integrate nelle disposizioni comuni del nuovo articolo 43a: più precisamente, le lettere d ed e vanno a comporre la lettera c di questo articolo e la lettera f diventa, senza alcun cambiamento, la lettera e, in base alla quale occorre effettuare un’ampia ponderazione degli interessi implicati. Inoltre, sempre nell’ottica di migliorare la comprensibilità delle disposizioni, l’espressione «secondo il diritto anteriore» è aggiunta anche nella rubrica di questo articolo.

7. Articolo 43a

Il diritto in vigore prevede che, per cambiare la destinazione di edifici finora abitati a scopi agricoli in edifici abitati a scopi non agricoli siano necessarie le varie condizioni di autorizzazione di cui

all’articolo 24d capoverso 3 LPT. Per ragioni di sistematica normativa, queste condizioni non si applicano più agli edifici abitativi agricoli, rientrando ormai questi ultimi nel campo di applicazione

dell’articolo 24c LPT. L’intenzione del legislatore non era tuttavia quella di rinunciare completamente alle restrizioni associate a tali condizioni, concepite per proteggere in particolare la coltivazione agricola. Si è trattato piuttosto di rispondere a ragioni di tecnica legislativa e di lasciare quindi che fosse il

11 FF 2011 6315, in particolare pag. 6321.

12 Intervento della consigliera federale Doris Leuthard, Boll. Uff. 2011 N 1811.

13 Boll. uff. 2011 pag. 1162. 9/10 L075-0150