Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/11: Revisione parziale dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio · 10 pagine
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sono forniti dal sistema di gestione della qualità «Qualitätsmanagement Holzheizwerke /Quality-
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Management Chauffages au bois »(QM Holzheizwerke : www.qmholzheizwerke.ch. Cfr., tra le pubblicazioni disponibili, si notino in particolare le linee guida sulla qualità e il manuale di pianificazione). Questi standard sono impiegati in Svizzera, Germania e Austria; alla loro elaborazione e finanziamento hanno collaborato rispettivamente Energia legno Svizzera e l’Ufficio federale dell’energia (UFE).
Applicabili ai singoli progetti, gli standard sono stati messi a punto per agevolare una concezione,
pianificazione e realizzazione professionali degli impianti di produzione di calore e delle reti di distribuzione. Tra gli obiettivi qualitativi perseguiti vi è un elevato grado di sfruttamento energetico e una riduzione al minimo delle perdite di distribuzione. Per diminuire i costi di controllo della qualità nel caso di impianti di riscaldamento a legna dalle dimensioni più contenute, è stato di recente introdotto uno
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strumento di pianificazione semplificato (QMmini ) .
I pianificatori di impianti di riscaldamento a legna e il personale dei servizi per l’energia cantonali rice-
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vono una formazione sugli standard di QM-Holzheizwerke . Alcuni Cantoni concedono sovvenzioni soltanto se questi standard sono rispettati. Anche secondo il modello d’incentivazione armonizzato dei Cantoni (ModIncArm 2007), il rispetto di questi standard o comunque una pianificazione professionale dell’impianto sulla loro base rientra tra le condizioni cui è subordinata la promozione degli impianti di
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riscaldamento a legna .
Va quindi da sé che per la concezione e realizzazione di impianti di riscaldamento a legna con rete di distribuzione nella zona agricola si farà riferimento a questi stessi standard, tanto più che la configurazione tecnica e l’autorizzazione dei crediti d’incentivazione non dipendono dall’ubicazione
dell’impianto in una determinata zona d’utilizzazione. Fissare il dieci per cento come quota di perdita massima di calore nella catena di distribuzione può apparire un obiettivo relativamente ambizioso,
soprattutto perché nella zona agricola vengono spesso installati impianti di potenza inferiore. Per raggiungere questo valore occorre che, a seconda della modalità di esercizio e del livello della temperatura di mandata, venga generata all’anno una quantità di calore di circa 1,3 MWh per metro lineare di tracciato della condotta di distribuzione (condotta principale, condotte secondarie e allacciamenti della rete di distribuzione). Nelle regioni rurali può essere difficile raggiungere una simile densità di allacciamento, a meno che non venga trasportato calore nelle zone edificabili. Alla luce dell’importante principio della separazione tra zone edificabili e zone non edificabili nonché del senso e dello scopo
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dell’articolo 16a capoverso 1 LPT, è lecito fissare almeno gli stessi requisiti richiesti per la promozione di questi impianti nella zona edificabile, soprattutto se si considera la concessione – accordata a titolo di deroga contingente – al suddetto principio della separazione tra zone edificabili e zone non edificabili.
Per mantenere la norma il più semplice possibile, nel testo dell’ordinanza non viene fatta alcuna distinzione tra le condotte dirette verso le zone edificabili e quelle che si collegano agli edifici nella zona agricola. È infatti più importante che la perdita di calore venga calcolata sull’intera rete. Si può fare un’eccezione nei casi in cui debba essere collegato alla rete anche un immobile agricolo, fermo restando che ciò sia ammesso conformemente all’articolo 16a LPT.
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Occorre infine rilevare che la base legale fornita dall’articolo 16a capoverso 1 LPT si applica soltanto agli edifici e impianti necessari alla produzione di energia a partire dalla biomassa. Gli impianti a combustibili fossili non rientrano evidentemente nel campo d’applicazione della disposizione. Se, per far fronte ai picchi di carico, occorre installare un sistema complementare, anch’esso dovrà essere alimentato a biomassa oppure collocato all’interno della zona edificabile.
7 Cfr. Energia legno Svizzera, Rapporto annuale 2010; www.qmholzheizwerke.ch (in tedesco e francese).
8 Cfr. Ufficio federale dell’energia UFE/Conferenza dei servizi cantonali dell’energia EnDK (committente) e Infras AG (mandatario), modello d’incentivazione armonizzato dei Cantoni (ModIncArm 2007), Rapporto finale, Zurigo/Berna, 2007, adottato dalla Conferenza dei servizi cantonali dell’energia EnDK il 31 agosto 2007. 6/10 L075-0150