Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/11: Revisione parziale dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio · 10 pagine
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Consiglio federale a tracciare i confini necessari nell’ambito dell’ordinanza. Non sarà più applicabile soltanto il criterio della conservazione dell’aspetto esterno e della struttura edilizia basilare, sancito nell’articolo 24d capoverso 3 lettera b LPT, in base al quale non è ammesso demolire e ricostruire un edificio.
I criteri di cui all’articolo 24d capoverso 3 LPT, d’ora in poi validi anche per gli articoli 39–43 OPT,
corrispondono in gran parte a quelli di cui all’articolo 39 capoverso 3 OPT, rilevanti per gli edifici ubicati in comprensori con insediamenti sparsi e per gli edifici tipici del paesaggio. I principi definiti con questi criteri riflettono una ponderazione generale degli interessi. Oltre ad essere più semplice, il fatto di riunirli in un unico articolo invece che disseminarli in più disposizioni facilita la comprensione globale.
Come già menzionato, l’articolo 24d capoverso 3 lettera b LPT non rientra tra le condizioni di autorizzazione comuni; lo stesso vale per il criterio di cui all’articolo 24d capoverso 3 lettera a LPT, secondo cui, per essere autorizzato, un edificio deve prestarsi all’utilizzazione prevista. Questo criterio non è stato ripreso di proposito nell’elenco delle condizioni di cui all’articolo 39 capoverso 3 OPT.
Il testo della lettera a della disposizione in oggetto è adeguato al fatto che, non solo gli edifici conformi alla destinazione della zona (e, tra questi, soprattutto quelli agricoli), ma anche quelli di ubicazione vincolata possono essere autorizzati soltanto se mantengono il loro scopo originario. Questa disposizione contempla tuttavia anche i casi in cui un edificio, pur essendo ancora necessario a scopi agricoli, rientra nel campo d’applicazione dell’articolo 24c LPT. In questi casi si dovrà garantire che gli edifici possano continuare ad essere utilizzati a scopi agricoli. In particolare, il rilascio di un’autorizzazione secondo l’articolo 24c LPT non si tradurrà più automaticamente in un’autorizzazione a effettuare una divisione parcellare ai sensi dell’articolo 60 capoverso 1 lettera a della legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR; RS 211.412.11).
Sebbene, sancendo i suddetti principi nell’articolo 43a ne viene esteso il campo d’applicazione agli articoli 24b e 24c LPT, il diritto vigente (art. 24d cpv. 3 LPT e art. 39 cpv. 3 OPT) resta il riferimento principale per quanto riguarda la portata dei criteri. La formulazione dell’articolo ha subito qualche modifica redazionale in seguito alla nuova collocazione sistematica.
10/10 L075-0150