Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/11: Revisione parziale dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio · 10 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 7Fedlex · Rapporto esplicativo
La proposta principale, che rispecchia uno schema di valutazione già ben documentato e radicato nella prassi, appare più pragmatica di quella, delineata nella variante, di considerare il sistema di produzione e di distribuzione nella sua interezza. La prima tiene conto del fatto che l’efficienza o inefficienza della centrale di riscaldamento ovvero dell’impianto di combustione a legna non è disciplinata dalla legislazione sulla pianificazione del territorio.
Variante
Nell’alternativa proposta le considerazioni di efficienza per il rilascio dell’autorizzazione secondo l’articolo 34a capoverso 1 lettera c OPT non riguardano unicamente la distribuzione di calore, ma il sistema nella sua interezza, ossia anche la produzione di calore.
Per il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione occorre verificare l’impianto di combustione a legna (incluso un eventuale sistema complementare per far fronte ai picchi di carico) e la rete di distribuzione. Il grado di efficienza del riscaldamento a legna può raggiungere un valore di poco superiore all’80
9
per cento e quello della distribuzione di calore il 90 per cento, in presenza di una configurazione ottimale e nel caso di aree ad alta densità di consumo energetico (cfr. proposta principale). Il grado di sfruttamento complessivo della rete di riscaldamento è quindi del 72 per cento (0,8 x 0,9 = 0,72); altrimenti detto, le perdite sono pari al 28 per cento. Come nel caso della proposta principale, anche nella variante i limiti di efficienza vanno fissati in modo tale da applicarsi soltanto agli impianti che possono essere promossi anche all’interno delle zone edificabili.
2. Articolo 39 capoverso 3
Gran parte delle condizioni per il rilascio dell’autorizzazione secondo l’articolo 39 capoverso 3 OPT è ora disciplinata nell’articolo 43a. Nell’articolo 39 capoverso 3 resta unicamente la condizione secondo cui l’aspetto esterno e la struttura edilizia basilare devono restare sostanzialmente immutati. L’articolo 43a non comporta modifiche materiali concernenti le condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 39 capoversi 1 e 2 OPT.
3. Articolo 41
Poiché il campo di applicazione dell’articolo 24c LPT è stato esteso, occorre adeguare l’articolo 41 OPT. Fino all’ultima revisione della LPT, l’articolo 24c LPT si applicava unicamente agli edifici non agricoli costruiti secondo il diritto anteriore, perché soltanto questi potevano diventare non conformi alla destinazione della zona se i pertinenti atti normativi o le pianificazioni subivano modifiche a posteriori. Dato che, con la revisione dell’articolo 24c LPT del 23 dicembre 2011, sono stati inclusi nel campo d’applicazione anche gli edifici abitativi agricoli, l’articolo 41 OPT deve essere adeguato di conseguenza. In pratica, ciò significa che gli edifici costruiti secondo il diritto anteriore rientrano in linea generale nel campo d’applicazione dell’articolo 24c LPT, nella misura in cui non si tratta di edifici e impianti agricoli non abitati (cpv. 2).
Oltre agli edifici e impianti già oggetto della disposizione, il campo d’applicazione dell’articolo 24c LPT includerà quindi d’ora in poi anche gli edifici agricoli costruiti secondo il diritto anteriore, sinora contemplati dall’articolo 24d capoverso 1 LPT.
9 Questi valori fanno riferimento al caso in cui venga installato un impianto della categoria A secondo la norma EN 303-5 ovvero munito dell’etichetta di qualità rilasciata da Energia legno Svizzera (cfr. http://www.bfe.admin.ch/dokumentation/publikationen/index.html?start=0&marker_suche=1&ps_text=Qualit%E4tssiegel). 7/10 L075-0150