Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/11: Revisione parziale dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio · 10 pagine
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essa prevede che, in casi particolari, sia ammessa la costruzione di centrali di riscaldamento alimentate esclusivamente da biomassa. Per essere autorizzate, tali centrali devono, in particolare, trovarsi all’interno del nucleo dell’azienda agricola e il calore deve servire all’approvvigionamento degli edifici e degli impianti che, unitamente al nucleo dell’azienda, formano un gruppo di edifici (art. 34a cpv. 1 lett. c OPT). In conformità con il principio della concentrazione pianificatoria, questa condizione stabilisce l’esistenza di uno stretto nesso territoriale tra la centrale di riscaldamento e gli edifici approvvigionati, situati all’interno della zona edificabile, il che comporta, di fatto, che l’efficienza di un simile impianto sia pari a quella che si avrebbe se l’impianto fosse collocato all’interno della zona edificabile.
La condizione esposta è stata criticata in quanto giudicata troppo restrittiva e inadeguata: nella pratica, non è apparso logico che un’autorizzazione venisse respinta soltanto perché l’azienda agricola non confina direttamente con la zona edificabile da approvvigionare.
Il 13 marzo 2008 il Consigliere agli Stati Werner Luginbühl ha presentato una mozione nella quale si legge: «Il Consiglio federale è incaricato di adeguare, il più presto possibile, le disposizioni legali in vigore al fine di poter trasportare, anche su grandi distanze, verso le zone edificabili l’energia termica, prodotta in un’azienda agricola, in una rete di distribuzione di calore a distanza». La richiesta espressa nella mozione è stata giustificata adducendo che le espressioni «nucleo dell’azienda» e «gruppo di edifici» impiegate nell’articolo 34a capoverso 1 lettera c OPT sono molto restrittive. L’autore della mozione ritiene tale restrizione «inopportuna a scapito del settore agricolo, ostacolando pure la possibilità di produzione di energia decentralizzata e sensata sul piano ecologico al di fuori delle zone edificabili» e fa rilevare che «il calore recuperato dalla centrale termoelettrica a blocco può essere trasportato nelle zone edificabili».
Nel parere del 21 maggio 2008 il Consiglio federale si è dichiarato disposto a cercare margini di manovra più ampi di quelli previsti all’articolo 34a capoverso 1 lettera c OPT, al fine di allentare le disposizioni relative alle costruzioni al di fuori delle zone edificabili. L’interpretazione, nella misura necessaria e opportuna, del suddetto articolo dovrà consentire di raggiungere l’obiettivo auspicato e dovrà tenere in debita considerazione la separazione tra le zone edificabili e quelle non edificabili. Il Collegio ha inoltre espresso l’intenzione di compiere questo passo a livello di ordinanza e ha proposto di accogliere la mozione. Quest’ultima, accolta il 12 giugno 2008 dal Consiglio degli Stati e il 28 aprile 2009 dal Consiglio nazionale, è pertanto stata trasmessa al Consiglio federale.
b. Adeguamento dell’ordinanza sulla pianificazione del territorio conformemente alla revisione
parziale del 23 dicembre 2011 della legge sulla pianificazione del territorio (artt. 39–43a)
Il 23 dicembre 2011 le Camere federali hanno approvato una revisione parziale della LPT con la quale è stata attuata un’iniziativa cantonale presentata dal Cantone di San Gallo. Così facendo, hanno dato seguito a una richiesta espressa da più Cantoni, ossia quella di sottoporre alle stesse modifiche tutti
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gli edifici abitativi costruiti secondo il diritto anteriore , indipendentemente dalla natura agricola o extraagricola del loro scopo abitativo o della loro utilizzazione nel 1972. Giudicandola urgente, il Parlamento ha realizzato la revisione in un progetto separato; nel quadro della seconda fase della revisione della LPT, è tuttavia in corso un riesame integrale delle disposizioni relative alle costruzioni al di fuori delle zone edificabili. Consapevole del fatto che la revisione avrebbe fatto emergere alcuni problemi non risolvibili a livello di legge, il Parlamento ha incaricato il Consiglio federale di tracciare i confini
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necessari . Ha inoltre sottolineato l’intenzione di procedere, nell’ambito della revisione globale, a
4 Ai sensi dell’articolo 41 capoverso 1 OPT, si considerano costruiti secondo il diritto anteriore gli edifici eretti o trasformati legalmente prima che il fondo in questione diventasse parte della zona non edificabile ai sensi del diritto federale.
5 Art. 24c cpv. 3, 2° periodo LPT; Rapporto del 22 agosto 2011 della Commissione dell’ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia del Consiglio nazionale (FF 2011 6315, in particolare pag. 6321). 3/10 L075-0150