Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/115: Legge federale sulla sicurezza delle informazioni (LSI) · 56 pagine
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tonali della protezione dei dati. A tale proposito, SO sottolinea come questi ultimi siano responsabili della vigilanza in materia di protezione dei dati sulle autorità cantonali, anche nei casi in cui dette autorità eseguono compiti federali. A suo avviso sarebbe pertanto necessario chiarire che non sono previsti cambiamenti per quanto concerne la responsabilità della vigilanza in materia di protezione dei dati e che le autorità cantonali che esercitano attività sensibili sotto il profilo della sicurezza per incarico della Confederazione rimangono sottoposte alla vigilanza degli incaricati cantonali della protezione dei dati.
Al numero 1.3.1.2 del rapporto esplicativo, privatim chiede di chiarire che la vigilanza in materia di protezione dei dati sulle autorità cantonali che esercitano attività sensibili sotto il profilo della sicurezza per incarico della Confederazione rimane di competenza degli incaricati cantonali della protezione dei dati e che, nel quadro dell’esecuzione di compiti federali, gli organi pubblici cantonali non diventano organi federali e rimangono pertanto assoggettati alla legge cantonale sulla protezione (delle informazioni e) dei dati nonché alla vigilanza cantonale in materia di protezione dei dati.
5 Pareri sull’avamprogetto di legge e sul commento ai singoli articoli nel rap-
porto esplicativo
Qui di seguito vengono riportati i pareri concernenti specificatamente singoli articoli dell’avamprogetto di legge o il relativo commento nel rapporto esplicativo. Sono indicati soltanto gli articoli in merito ai quali è stato esplicitamente o implicitamente espresso un parere.
5.1 Legge federale sulla sicurezza delle informazioni In generale
NW fa notare che nella legge federale è fondamentale la nozione di sicurezza delle informazioni, cosa che ancora non avviene nella legislazione cantonale. A suo avviso potrebbe quindi essere difficile definire criteri unitari che tengano conto delle diverse realtà cantonali. A titolo di esempio, NW cita, da un lato, la definizione di «attività sensibili sotto il profilo della sicurezza» di cui all’articolo 2 capoverso 3 LSIn e, dall’altro, la classificazione dei dati e delle informazioni (ad es. «segreto», «confidenziale» o «ad uso interno»).
SO osserva che né l’avamprogetto della LSIn né il rapporto esplicativo trattano la questione del ciclo di vita dei documenti e delle informazioni. A suo avviso sarebbe tuttavia importante disciplinare le modalità di applicazione delle singole disposizioni della LSIn alla creazione, all’utilizzo, alla memorizzazione, all’archiviazione e allo smaltimento di documenti e informazioni.
L’USAM fa notare la scarsa qualità del materiale esplicativo. Ritiene che frasi come «Le informazioni sono il mezzo di scambio della società dell’informazione» (pag. 3) o «Da alcuni decenni, il mondo sta vivendo un profondo mutamento sociale» (pag. 9) siano soltanto parole vuote che non spiegano nulla. È del parere che tali frasi, inserite nel materiale esplicativo in modo sconnesso e senza una previa ponderazione, rimarrebbero comunque oggettivamente false anche se fossero considerate affermazioni fondamentali. Secondo l’USAM, inoltre, le carenze a livello qualitativo si notano anche nei modelli concettuali utilizzati. A tale proposito, cita come esempio particolarmente calzante l’affermazione semplicistica riportata a pagina 80: «In primo luogo è rafforzata la sua fiducia [fiducia della società] nel trattamento sicuro di informazioni da parte delle autorità federali», sottolineando il sorprendente causalismo spicciolo contenuto nella frase in questione. Per l’USAM è anche palesemente inverosimile che questa affermazione sia stata sottoposta a una verifica empirica, tanto che, a suo avviso, risulta inspiegabile come una frase del genere possa essere stata formulata e addirittura pubblicata.
Secondo swico, il presente avamprogetto di legge contiene diverse nozioni e disposizioni indefinite che si prestano a interpretazioni troppo ampie (ad es. attività sensibili sotto il profilo della sicurezza, settori sensibili sotto il profilo della sicurezza ecc.). Swico chiede di introdurre nella relativa ordinanza, che deve ancora essere emanata, una chiara limitazione del