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Consultazione 2012/118: Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Legge sul casellario giudiziale; LCaGi) · 58 pagine
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Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA
dell’articolo 160 capoverso 1 del Codice di procedura civile58;
h. l’Ufficio federale dello sport: per verificare la reputazione in vista del rilascio, della sospensione o della revoca di un riconoscimenti di quadro «Gioventù e Sport» secondo l’articolo 10 della legge federale del 16 giugno 201159 sulla promozione dello sport.
Art. 53 Accesso su domanda scritta all’estratto 2– per autorità
Le seguenti autorità non collegate a VOSTRA possono consultare su domanda scritta tutti i dati figuranti nell’estratto 2– per autorità (art. 42) necessari per adempiere i compiti elencati qui appresso:
le autorità della Confederazione e per eseguire le procedure in materia di dei Cantoni competenti in materia grazia.
di grazia:
Art. 54 Modalità e portata del diritto di accesso delle autorità
1 Nei limiti del diritto di accesso attribuito loro dalla legge, le autorità federali e cantonali il cui accesso online non è operativo possono chiedere per scritto i dati di VOSTRA di cui necessitano.
2 Nei casi in cui le autorità esercitano il loro diritto di accesso su domanda scritta (art. 51−53, 54 cpv. 1 e 3, 55), le competenze per il trattamento delle domande di estratti sono disciplinate come segue:
a. le autorità straniere e le autorità federali presentano le loro domande al Casellario giudiziale svizzero;
b. le autorità cantonali presentano le loro domande al SERCO;
c. le autorità della giustizia militare presentano le loro domande al Servizio di coordinamento della giustizia militare.
3 L’autorità di ricorso ha il medesimo diritto di accesso dell’autorità sulla cui decisione è chiamata a pronunciarsi (cpv. 1; art. 44−53 e 55).
4 L’elenco delle autorità che hanno accesso all’estratto 1 per autorità è esaustivo (art. 44−46, 51 e 55 cpv. 2).
R
58 RS 272
59 RS ... 2012–......